Sentenza 111/1972 (ECLI:IT:COST:1972:111)
Massima numero 6178
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
20/06/1972; Decisione del
20/06/1972
Deposito del 27/06/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 111/72. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - RICORSO REGIONALE CONTRO LEGGE DI DELEGAZIONE AL GOVERNO E PRIMA DELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' DELEGATA - DIFETTO DI INTERESSE ATTUALE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 111/72. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - RICORSO REGIONALE CONTRO LEGGE DI DELEGAZIONE AL GOVERNO E PRIMA DELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' DELEGATA - DIFETTO DI INTERESSE ATTUALE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Le Regioni sostengono che le loro leggi sono atti di esercizio di una competenza statutaria che lo Stato non puo' concludere; ma non avvertono che i loro ricorsi investono una norma che non porta lesione attuale a quella competenza, perche' ne e' destinatario il Governo dello Stato, non le Regioni. Determina infatti l'oggetto dell'attivita' delegata e ne da' un limite, senza innovare direttamente e immediatamente l'ordinamento preesistente, cioe' l'ordinamento costituito dalle Regioni. Cosicche' potra' discutersi della validita' delle leggi delegate, dopo che il Governo avra' esercitato la potesta' che gli e' stata conferita, ma non oggi della validita' della legge delegante. In altre parole, la legge di delegazione legislativa e' soltanto fonte di un potere governativo, ha un valore preliminare e, per non essere legge materiale interessante la Regione, dovra' essere integrata dall'atto di esercizio della delegazione. Il suo controllo di legittimita' e' strumentale a quello relativo alla legittimita' della legge delegata; non puo' essere cioe' promosso come fine a se stante, tanto piu' che non si puo' escludere in via di fatto che il termine della delegazione attuale dell'interesse delle Regioni perche' la norma impugnata, ponendo al Governo la direttiva di disporre l'abrogazione di leggi regionali, implicitamente afferma che lo Stato sia a cio' competente: vale anche per tale obiezione, proposta nella discussione orale, il rilievo per cui la norma, concernendo unicamente i rapporti fra Parlamento e Governo, incide sulla competenza rivendicata dalle Regioni condizionatamente all'attuazione concreta della potesta' delegata. In altra occasione la Corte ha deciso che la lesione di un diritto o di un interesse sorge dalla legge delegata, non da quella delegante; ed ha giudicato ammissibile la denuncia in via principale di questa seconda legge quando gia' erano decorsi i termini per la denuncia della prima (sentenza 24 febbraio 1964, n. 13).
Le Regioni sostengono che le loro leggi sono atti di esercizio di una competenza statutaria che lo Stato non puo' concludere; ma non avvertono che i loro ricorsi investono una norma che non porta lesione attuale a quella competenza, perche' ne e' destinatario il Governo dello Stato, non le Regioni. Determina infatti l'oggetto dell'attivita' delegata e ne da' un limite, senza innovare direttamente e immediatamente l'ordinamento preesistente, cioe' l'ordinamento costituito dalle Regioni. Cosicche' potra' discutersi della validita' delle leggi delegate, dopo che il Governo avra' esercitato la potesta' che gli e' stata conferita, ma non oggi della validita' della legge delegante. In altre parole, la legge di delegazione legislativa e' soltanto fonte di un potere governativo, ha un valore preliminare e, per non essere legge materiale interessante la Regione, dovra' essere integrata dall'atto di esercizio della delegazione. Il suo controllo di legittimita' e' strumentale a quello relativo alla legittimita' della legge delegata; non puo' essere cioe' promosso come fine a se stante, tanto piu' che non si puo' escludere in via di fatto che il termine della delegazione attuale dell'interesse delle Regioni perche' la norma impugnata, ponendo al Governo la direttiva di disporre l'abrogazione di leggi regionali, implicitamente afferma che lo Stato sia a cio' competente: vale anche per tale obiezione, proposta nella discussione orale, il rilievo per cui la norma, concernendo unicamente i rapporti fra Parlamento e Governo, incide sulla competenza rivendicata dalle Regioni condizionatamente all'attuazione concreta della potesta' delegata. In altra occasione la Corte ha deciso che la lesione di un diritto o di un interesse sorge dalla legge delegata, non da quella delegante; ed ha giudicato ammissibile la denuncia in via principale di questa seconda legge quando gia' erano decorsi i termini per la denuncia della prima (sentenza 24 febbraio 1964, n. 13).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte