Sentenza 134/2020 (ECLI:IT:COST:2020:134)
Massima numero 43391
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
20/05/2020; Decisione del
20/05/2020
Deposito del 06/07/2020; Pubblicazione in G. U. 08/07/2020
Titolo
Ricorso in via principale - Ricognizione dei parametri - Evocazione di parametro inconferente - Inammissibilità delle questioni - Esame limitato al residuo parametro evocato.
Ricorso in via principale - Ricognizione dei parametri - Evocazione di parametro inconferente - Inammissibilità delle questioni - Esame limitato al residuo parametro evocato.
Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost., degli artt. 7, 10, 22 e 31 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, che hanno ad oggetto le aree naturali protette regionali e locali. Il ricorrente afferma, ma non prova neppure a dimostrare, che l'assetto impresso alla gestione delle aree protette regionali dalla legge regionale impugnata comprometta il buon andamento della pubblica amministrazione; tuttavia, quand'anche tale assetto non dovesse corrispondere al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, non per questo esso genererebbe di per sé inefficienza dell'azione amministrativa. Le questioni vanno perciò valutate con riguardo al solo titolo di competenza invocato dallo Stato, ovvero l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (Precedente citato: sentenza n. 43 del 2020).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost., degli artt. 7, 10, 22 e 31 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, che hanno ad oggetto le aree naturali protette regionali e locali. Il ricorrente afferma, ma non prova neppure a dimostrare, che l'assetto impresso alla gestione delle aree protette regionali dalla legge regionale impugnata comprometta il buon andamento della pubblica amministrazione; tuttavia, quand'anche tale assetto non dovesse corrispondere al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, non per questo esso genererebbe di per sé inefficienza dell'azione amministrativa. Le questioni vanno perciò valutate con riguardo al solo titolo di competenza invocato dallo Stato, ovvero l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (Precedente citato: sentenza n. 43 del 2020).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
19/04/2019
n. 3
art. 7
co.
legge della Regione Liguria
19/04/2019
n. 3
art. 10
co.
legge della Regione Liguria
19/04/2019
n. 3
art. 22
co.
legge della Regione Liguria
19/04/2019
n. 3
art. 31
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte