Sentenza 112/1972 (ECLI:IT:COST:1972:112)
Massima numero 6180
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIARELLI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  20/06/1972;  Decisione del  20/06/1972
Deposito del 27/06/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6179


Titolo
SENT. 112/72 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONI SARDA E SICILIANA - DECRETI REGIONALI DI EMISSIONE DI AZIONI AL PORTATORE - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IMPUGNAZIONE IN VIA PRINCIPALE DELLE LEGGI REGIONALI SULLA BASE DELLE QUALI FURONO EMANATI GLI ATTI AMMINISTRATIVI - TERMINE GIA' SCADUTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' PROPONIBILE IN VIA INCIDENTALE - COSTITUISCE, NELLA SPECIE, L'OGGETTO ESCLUSIVO DELLA PRONUNCIA SUL CONFLITTO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Non si prospetta, nella specie, una questione di invasione della sfera amministrativa dello Stato da parte delle Regioni, ma nella sostanza si impugnano, in via principale, le leggi regionali sulla base delle quali furono emanati gli atti; e si impugnano queste leggi dopo il decorso del termine di cui gli artt. 127 della Costituzione e 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87. La pronuncia della Corte in materia di conflitto di attribuzione puo' certo dar luogo incidentalmente ad una questione di legittimita' costituzionale, ma non puo' esaurirsi nella decisione di tale questione, come avverrebbe nella specie.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte