Sentenza 114/1972 (ECLI:IT:COST:1972:114)
Massima numero 6182
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
20/06/1972; Decisione del
20/06/1972
Deposito del 27/06/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 114/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - INDICAZIONE DELL'OGGETTO - NORMA IMPUGNATA - OMESSA MENZIONE NEL DISPOSITIVO, PUR RISULTANDO UNIVOCAMENTE DALLA MOTIVAZIONE - SUFFICIENZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 114/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - INDICAZIONE DELL'OGGETTO - NORMA IMPUGNATA - OMESSA MENZIONE NEL DISPOSITIVO, PUR RISULTANDO UNIVOCAMENTE DALLA MOTIVAZIONE - SUFFICIENZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
Risultando delineato, nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, l'oggetto di tutte le questioni di legittimita' costituzionale che si sono intese sollevare in via incidentale, la casuale non menzione, nel dispositivo, della norma impugnata non altera ne' riduce la materia sottoposta all'esame della Corte, sicche' deve intendersi rispettata la finalita' dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, ed e' conseguentemente infondata l'eccezione di inammissibilita' delle questioni sollevate.
Risultando delineato, nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, l'oggetto di tutte le questioni di legittimita' costituzionale che si sono intese sollevare in via incidentale, la casuale non menzione, nel dispositivo, della norma impugnata non altera ne' riduce la materia sottoposta all'esame della Corte, sicche' deve intendersi rispettata la finalita' dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, ed e' conseguentemente infondata l'eccezione di inammissibilita' delle questioni sollevate.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte