Sentenza 114/1972 (ECLI:IT:COST:1972:114)
Massima numero 6183
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  20/06/1972;  Decisione del  20/06/1972
Deposito del 27/06/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6182  6184  6185  6186


Titolo
SENT. 114/72 B. INDUSTRIA E COMMERCIO - COMPRAVENDITA DEGLI AUTOVEICOLI - DISCIPLINA DEI RELATIVI CONTRATTI - R.D.L. 15 MARZO 1927, N. 436 (CONVERTITO IN LEGGE 19 FEBBRAIO 1928, N. 510), ART. 7, SECONDO, TERZO E QUARTO COMMA - DECADENZA DEL COMPRATORE DAL BENEFICIO DEL TERMINE RATEALE DI PAGAMENTO - AMBITO DI OPERATIVITA' - NON E' ESTESA ANCHE ALL'IPOTESI DI MANCATO PAGAMENTO DI SINGOLE RATE SCADUTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La sanzione, a carico del compratore, della decadenza dal beneficio del termine rateale di pagamento e' stabilita dal secondo comma dell'art. 7 R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436 convertito nella legge 19 febbraio 1928 n. 510, concernente la disciplina della compravendita degli autoveicoli, solo in relazione alle ipotesi di alienazione dell'autoveicolo, ovvero di diminuzione delle garanzie a favore del venditore, mentre la sanzione stessa non e' operante nel caso di mancato pagamento di singole rate scadute. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della citata disposizione sollevata nel presupposto della estensione della decadenza dal beneficio anche a quest'ultimo tipo di minore inadempienza per presunta violazione del principio di eguaglianza e della garanzia di difesa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte