Sentenza 115/1972 (ECLI:IT:COST:1972:115)
Massima numero 6189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  20/06/1972;  Decisione del  20/06/1972
Deposito del 27/06/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6187  6188  6190  6191  6192


Titolo
SENT. 115/72 C. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA IN TEMA DI GIURISDIZIONE - ASSOLUTA ESCLUSIONE - ECCEZIONE: REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE IN MATERIA DI MASI CHIUSI - LEGGI REGIONALI CHE, INTERFERENDO SU MATERIA NON APPARTENENTE ALLA REGIONE, ESCLUDANO LA GIURISDIZIONE - ILLEGITTIMITA'.

Testo
Salvo le ben limitate attribuzioni che nella sentenza n. 4 del 1956 furono riconosciute alla Regione Trentino-Alto Adige a proposito dei masi chiusi e con specifico riferimento alle peculiarita' di tale istituto, e' principio fermo nella giurisprudenza della Corte che alle Regioni, anche se a statuto speciale, non spetta competenza alcuna in tema di giurisdizione. Non e' dubbio percio' che, in applicazione di tale principio, come non sono ammissibili leggi regionali sulla giurisdizione, cosi' non e' ammissibile che leggi regionali, interferendo su materia non appartenente alla Regione, escludano la giurisdizione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte