Ambiente - Parchi e riserve naturali - Competenze regionali - Limiti - Necessità di rispettare il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, stabilito con legge statale.
Pur se il parco regionale resta tipica espressione dell'autonomia regionale, la disciplina ambientale dei parchi va ricondotta all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Essa ben può essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione, in materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell'art. 117 Cost., purché in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, da ritenere vincolante per le Regioni. (Precedenti citati: sentenze n. 290 del 2019, n. 121 del 2018, n. 44 del 2011 e n. 108 del 2005).
La legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 continua a tutt'oggi ad esprimere standard inderogabili di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 290 del 2019 e n. 44 del 2011).