Sentenza 134/2020 (ECLI:IT:COST:2020:134)
Massima numero 43392
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  20/05/2020;  Decisione del  20/05/2020
Deposito del 06/07/2020; Pubblicazione in G. U. 08/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43390  43391  43393  43394  43395  43396  43397  43398  43399  43400  43401  43402  43403


Titolo
Ambiente - Parchi e riserve naturali - Competenze regionali - Limiti - Necessità di rispettare il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, stabilito con legge statale.

Testo

Pur se il parco regionale resta tipica espressione dell'autonomia regionale, la disciplina ambientale dei parchi va ricondotta all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Essa ben può essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione, in materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell'art. 117 Cost., purché in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, da ritenere vincolante per le Regioni. (Precedenti citati: sentenze n. 290 del 2019, n. 121 del 2018, n. 44 del 2011 e n. 108 del 2005).

La legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 continua a tutt'oggi ad esprimere standard inderogabili di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 290 del 2019 e n. 44 del 2011).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte

legge  06/12/1991  n. 394  art.