Sentenza 115/1972 (ECLI:IT:COST:1972:115)
Massima numero 6190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  20/06/1972;  Decisione del  20/06/1972
Deposito del 27/06/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6187  6188  6189  6191  6192


Titolo
SENT. 115/72 D. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE - STATUTO, ART. 3 - RINVIO AI "PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUENTE IN MATERIA DI ELEZIONI POLITICHE" - NON OPERA L'ESTENSIONE ALL'ORGANO REGIONALE DELLA INSINDACABILITA', ANCHE GIURISDIZIONALE, PREVISTA DALL'ART. 66 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI VERIFICA DEI TITOLI DI AMMISSIBILITA' IN PARLAMENTO.

Testo
Secondo la necessaria coerenza (particolarmente affermata nella sentenza n. 6 del 1970) fra Statuto siciliano e Costituzione, i principi costituzionali in virtu' dei quali (a) "elezioni" e "giurisdizione sulle elezioni" costituiscono materie suscettibili di appartenere a distinte sfere di attribuzioni; (b) le regioni non hanno alcuna competenza in tema di giurisdizione e neppure, quindi, in materia di "giurisdizione sulle elezioni", (c) la tutela giurisdizionale e' a tutti garantita ed e' affidata agli organi previsti dagli artt. 101 e ss. Cost., al rinvio operato dall'art. 3 Stat. sic., nell'affidare alla Regione siciliana competenza legislativa sulle elezioni della propria assemblea, ai "principi fissati dalla Costituzione in materia di elezioni politiche" non si puo' assegnare altro significato che non sia quello di circoscrivere ulteriormente, e non gia' di ampliare, il quadro entro il quale la Regione puo' esercitare in materia la propria potesta'. Una diversa interpretazione dell'art. 3 Stat. sicil. non sarebbe suffragata, del resto, dalla formulazione letterale della disposizione statutaria. D'altronde la identificazione dei limiti obiettivi della materia delle "elezioni dell'assemblea regionale" - prima ancora dei principi costituzionali ai quali la sua regolamentazione da parte della Regione deve portar rispetto - gia' di per se induce a respingere la tesi che lo stesso art. 3 Stat. sicil., rinviando in proposito ai "principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche", abbia reso operante per l'Assemblea regionale la insindacabilita', anche giurisdizionale, delle determinazioni adottate da quel corpo deliberante riguardo alle elezioni dei propri componenti, nello stesso modo in cui, ex art. 66 Cost., quell'insindacabilita' caratterizza le analoghe attribuzioni del Parlamento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte