Sentenza 115/1972 (ECLI:IT:COST:1972:115)
Massima numero 6191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  20/06/1972;  Decisione del  20/06/1972
Deposito del 27/06/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6187  6188  6189  6190  6192


Titolo
SENT. 115/72 E. LEGGI - LEGGI ORDINARIE STATALI E REGIONALI - INTERPRETAZIONE CONFORME ALLA COSTITUZIONE. REGIONE SICILIANA - ASSEMBLEA REGIONALE - ELEZIONE - TERMINOLOGIA LEGISLATIVA SULLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE - INTERPRETAZIONE - NON PRECLUDE UNA SUCCESSIVA FASE GIURISDIZIONALE. (D.L.C.P.S. 25 MARZO 1947, N. 204; LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1951, N. 29).

Testo
Le leggi ordinarie, sia statali, sia regionali, devono essere interpretate, possibilmente, in un modo che le renda compatibili con la Costituzione. Percio', nella specie, una volta ribadito che le Regioni non hanno competenza in tema di giurisdizione (ne' per regolarla ne' per escluderla) e che la Regione siciliana, anche nell'esercizio delle sue attribuzioni sulle elezioni, deve rispettare i principi costituzionali, le espressioni "giudizio definitivo" (sui reclami elettorali", "convalida" (delle elezioni), "incompatibilita'" (della pronuncia finale), contenute in varie dispsizioni della legge statale che disciplino' le prime elezioni regionali (D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204), della legislazione regionale (L. reg. 20 marzo 1951, n. 29) e del Regolamento interno dell'Assemblea siciliana (ved. specialmente l'art. 41) vanno intese in riferimento alla fase conclusiva del complesso procedimento elettorale e nel senso che gli atti qualificati dalle disposizioni stesse "definitivi" concludono, appunto, quel procedimento: non certo nel senso della preclusione di una successiva fase giurisdizionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte