Sentenza 115/1972 (ECLI:IT:COST:1972:115)
Massima numero 6192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  20/06/1972;  Decisione del  20/06/1972
Deposito del 27/06/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6187  6188  6189  6190  6191


Titolo
SENT. 115/72 F. REGIONE SICILIANA - ELEZIONI - LEGGE STATALE 6 DICEMBRE 1971, N. 1034 (ISTITUZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI), ARTT. 40 E 6 - COMPETENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE (E IN SECONDO GRADO, DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA) A DECIDERE SUI RICORSI RELATIVI A CONTROVERSIE CONCERNENTI LE OPERAZIONI PER LE ELEZIONI REGIONALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 DELLO STATUTO SPECIALE E 66 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli artt. 6 e 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (istituzione dei "tribunali amministrativi regionali"), impugnati, con ricorso 12 gennaio 1972 del Presidente della Giunta regionale della Sicilia, nella parte in cui attribuiscono al Tribunale amministrativo regionale e, in secondo grado, al Consiglio di giustizia amministrativa, la competenza a decidere, in via giurisdizionale, sui ricorsi relativi alle operazioni per le elezioni regionali, non sono in contrasto con l'art. 3 dello Statuto siciliano e con l'art. 66 della Costituzione. Con le norme in questione lo Stato ha esercitato una competenza propria senza recar lesione alla sfera di attribuzioni spettanti alla Regione siciliana.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 66

statuto regione Sicilia  art. 3

Altri parametri e norme interposte