Sentenza 116/1972 (ECLI:IT:COST:1972:116)
Massima numero 6193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  20/06/1972;  Decisione del  20/06/1972
Deposito del 27/06/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6194


Titolo
SENT. 116/72 A. PRESCRIZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA REATO - COD. CIV., ART. 2947, TERZO COMMA - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA IN CUI DIVIENE IRREVOCABILE LA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 2947, terzo comma, del codice civile non ha menomato il diritto di difesa della parte danneggiata. E' vero che a quest'ultima non va data notizia della sentenza predetta: ma e' vero, altresi', che la norma impugnata implicitamente impone alla parte lesa un onere di diligenza, dandole carico di seguire il corso del procedimento penale che si inizia riguardo al fatto lesivo. Al procedimento essa potrebbe partecipare inserendovi la sua azione civile, cosi' da essere in grado di meglio seguire il corso dell'istruttoria e, a seguito della sentenza di questa Corte 15 gennaio 1970, n. 1, per potere eventualmente proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento, sia pure limitatamente ai suoi interessi civili, nei casi in detta sentenza indicati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte