Sentenza 116/1972 (ECLI:IT:COST:1972:116)
Massima numero 6194
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  20/06/1972;  Decisione del  20/06/1972
Deposito del 27/06/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6193


Titolo
SENT. 116/72 B. PRESCRIZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA REATO - COD. CIV., ART. 2947, TERZO COMMA - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA IN CUI DIVIENE IRREVOCABILE LA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Si e' obiettato che la norma dell'art. 2947, terzo comma, c.c., che fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato dalla data in cui acquista irrevocabilita' la sentenza istruttoria di proscioglimento, non e' coerente con quella che regola l'ipotesi di archiviazione della notitia criminis, la quale fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato dalla data di estinzione del reato. L'incoerenza non esiste, perche' la norma opposta regola una ipotesi in cui il procedimento penale non e' stato iniziato e non contempla provvedimenti irrevocabili, mentre la norma impugnata ha presente una fattispecie del tutto diversa; come diversa dalla prima e' l'ipotesi in cui l'azione penale e' stata promossa e si deve concludere con una pronunzia giurisdizionale suscettibile di passare in giudicato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte