Sentenza 117/1972 (ECLI:IT:COST:1972:117)
Massima numero 6195
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
20/06/1972; Decisione del
20/06/1972
Deposito del 27/06/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 117/72. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25 - INTERPRETAZIONE - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE PER CONNESSIONE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE - LEGITTIMITA'. PROCESSO PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - COD. PROC. PEN., ARTT. 413 E 439 - RIUNIONE DEI GIUDIZI - NON VIOLANO IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA'. COSTITUZIONALE.
SENT. 117/72. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25 - INTERPRETAZIONE - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE PER CONNESSIONE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE - LEGITTIMITA'. PROCESSO PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - COD. PROC. PEN., ARTT. 413 E 439 - RIUNIONE DEI GIUDIZI - NON VIOLANO IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA'. COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 413 e 439 del codice di procedura penale sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione. Invero con diverse sentenze (n. 130 del 1963, n. 1 del 1965, n. 15 del 1970 e n. 139 del 1971) questa Corte ha rilevato che la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo. Il principio della precostituzionae del giudice, sancito nel primo comma dell'art. 25 Cost., e' rispettato allorche' l'organo giudicante sia istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo, e non gia' in vista di singole controversie, ne' risulta violato nei casi nei quali la legge preveda la possibilita' di spostamenti di competenze da un giudice ad uno diverso, purche' anch'esso precostituito, allorche' tali spostamenti siano necessari per assicurare il rispetto d'altri principi, come quello costituzionale dell'indipendenza ed imparzialita', o quello dell'ordine e coerenza nella decisione di cause fra loro connesse. Il giudice che viene a conoscere di un processo in forza della norme sulla connessione e' pure esso giudice naturale e precostituito.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 413 e 439 del codice di procedura penale sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione. Invero con diverse sentenze (n. 130 del 1963, n. 1 del 1965, n. 15 del 1970 e n. 139 del 1971) questa Corte ha rilevato che la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo. Il principio della precostituzionae del giudice, sancito nel primo comma dell'art. 25 Cost., e' rispettato allorche' l'organo giudicante sia istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo, e non gia' in vista di singole controversie, ne' risulta violato nei casi nei quali la legge preveda la possibilita' di spostamenti di competenze da un giudice ad uno diverso, purche' anch'esso precostituito, allorche' tali spostamenti siano necessari per assicurare il rispetto d'altri principi, come quello costituzionale dell'indipendenza ed imparzialita', o quello dell'ordine e coerenza nella decisione di cause fra loro connesse. Il giudice che viene a conoscere di un processo in forza della norme sulla connessione e' pure esso giudice naturale e precostituito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte