Sentenza 118/1972 (ECLI:IT:COST:1972:118)
Massima numero 6196
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  22/06/1972;  Decisione del  22/06/1972
Deposito del 06/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6197  6198  6199


Titolo
SENT. 118/72 A. RIFORMA FONDIARIA - PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ESPROPRIO - MODIFICHE - NUOVA PUBBLICAZIONI DEL PIANO - NON SEMPRE E' NECESSARIA - MODIFICHE DETERMINANTI SITUAZIONI IN DANNO ALL'ESPROPRIANDO CONTRO LE QUALI SUSSISTONO RIMEDI GIURISDIZIONALI E LA DENUNCIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL DECRETO DI ESPROPRIO - RIPUBBLICAZIONE DEL PIANO - ESCLUSIONE.

Testo
Allorche' le modifiche dei piani di scorporo di cui alla legge n. 230 del 1950, non si sostanziano nell'aggiunzione di nuovi terreni o nuove ditte, deve ritenersi irrilevante la mancanza di pubblicazione del piano modificato allorche' sia esclusa l'esistenza a carico dei soggetti espropriati di un danno diverso da quello eliminabile solo attraverso il particolare rimedio di cui all'art. 4, comma secondo, della legge n. 230 del 1950, ed invece riparabile con la denuncia di illegittimita' costituzionale del decreto di esproprio. La necessita', invece, di una nuova pubblicazione dei piani si verifica (pur se sia stata apportata una riduzione dell'entita' dello scorporo quale risultava dal piano originario) allorche' il nuovo piano abbia attuato sostanziali modifiche, come sono quelle che conseguano da un mutamento dei criteri giuridici che erano stati in precedenza posti a base del medesimo (sent. n. 39 del 1962; n. 38 del 1964; n. 133 del 1967).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte