Sentenza 134/2020 (ECLI:IT:COST:2020:134)
Massima numero 43393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
20/05/2020; Decisione del
20/05/2020
Deposito del 06/07/2020; Pubblicazione in G. U. 08/07/2020
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Riordino delle aree protette - Criteri costitutivi della comunità del parco, in contrasto con l'autonomia statutaria del parco - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale, totale e parziale.
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Riordino delle aree protette - Criteri costitutivi della comunità del parco, in contrasto con l'autonomia statutaria del parco - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale, totale e parziale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 7 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, nella parte in cui sostituisce l'art. 11, commi 1, 2 e 3, quest'ultimo limitatamente alle parole «secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2», della legge reg. Liguria n. 12 del 1995. Gli indicati commi 1 e 2 recano regole stringenti in ordine alla costituzione della comunità del parco, tali da imporsi allo statuto. In tal modo, le disposizioni impugnate dal Governo contrastano con la riserva statutaria prevista dall'art. 24 della legge n. 394 del 1991, relativo alla organizzazione del parco naturale regionale, per cui ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 7 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, nella parte in cui sostituisce l'art. 11, commi 1, 2 e 3, quest'ultimo limitatamente alle parole «secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2», della legge reg. Liguria n. 12 del 1995. Gli indicati commi 1 e 2 recano regole stringenti in ordine alla costituzione della comunità del parco, tali da imporsi allo statuto. In tal modo, le disposizioni impugnate dal Governo contrastano con la riserva statutaria prevista dall'art. 24 della legge n. 394 del 1991, relativo alla organizzazione del parco naturale regionale, per cui ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
19/04/2019
n. 3
art. 7
co.
legge della Regione Liguria
22/02/1995
n. 12
art. 11
co. 1
legge della Regione Liguria
22/02/1995
n. 12
art. 11
co. 2
legge della Regione Liguria
22/02/1995
n. 12
art. 11
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte