Sentenza 134/2020 (ECLI:IT:COST:2020:134)
Massima numero 43393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  20/05/2020;  Decisione del  20/05/2020
Deposito del 06/07/2020; Pubblicazione in G. U. 08/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43390  43391  43392  43394  43395  43396  43397  43398  43399  43400  43401  43402  43403


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Riordino delle aree protette - Criteri costitutivi della comunità del parco, in contrasto con l'autonomia statutaria del parco - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale, totale e parziale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 7 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, nella parte in cui sostituisce l'art. 11, commi 1, 2 e 3, quest'ultimo limitatamente alle parole «secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2», della legge reg. Liguria n. 12 del 1995. Gli indicati commi 1 e 2 recano regole stringenti in ordine alla costituzione della comunità del parco, tali da imporsi allo statuto. In tal modo, le disposizioni impugnate dal Governo contrastano con la riserva statutaria prevista dall'art. 24 della legge n. 394 del 1991, relativo alla organizzazione del parco naturale regionale, per cui ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  19/04/2019  n. 3  art. 7  co. 

legge della Regione Liguria  22/02/1995  n. 12  art. 11  co. 1

legge della Regione Liguria  22/02/1995  n. 12  art. 11  co. 2

legge della Regione Liguria  22/02/1995  n. 12  art. 11  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte