Sentenza 119/1972 (ECLI:IT:COST:1972:119)
Massima numero 6200
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  22/06/1972;  Decisione del  22/06/1972
Deposito del 06/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 119/72. PENSIONI - PENSIONI ORDINARIE A CARICO DELLO STATO - LEGGE 15 FEBBRAIO 1958, N. 46, ART. 11, SESTO COMMA - DECESSO DELLA DIPENDENTE O PENSIONATA - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - SPETTANZA AL MARITO QUANDO QUESTI SIA RICONOSCIUTO INABILE A PROFICUO LAVORO E A CARICO DELLA MOGLIE - ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO NON RICHIESTO PER LA VEDOVA - ASSUNTA DISPARITA' PER DIVERSITA' DEL SESSO - INSUSSISTENZA - OBIETTIVA DIVERSITA' DI PRESUPPOSTI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge 15 febbraio 1958,, n. 46 (contenente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) nella parte in cui dispone che in caso di decesso della dipendente o pensionata la pensione di riversibilita' spetta al marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro ed a carico della moglie. La diversita' di trattamento determinata dall'art. 11, trova il suo fondamento nella diversita' obiettiva di situazioni, riscontrabile tra i lavoratori subordinati di sesso maschile e quelli di sesso femminile dalla quale diversita' deriva la minore probabilita' che sia il marito anziche' la moglie a dipendere economicamente dal coniuge, dipendente o pensionato statale. Da tale constatazione deriva che e' razionale che l'accertamento in fatto dello stato di bisogno sia richiesto solo per il vedovo e non per la vedova.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte