Sentenza 120/1972 (ECLI:IT:COST:1972:120)
Massima numero 6201
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
22/06/1972; Decisione del
22/06/1972
Deposito del 06/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 120/72 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI REGISTRO - TASSA SUL TITOLO - TASSE GIUDIZIALI - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 93, N. 2 - SOLIDARIETA' VERSO L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO DELLE PARTI ISTANTI NEI GIUDIZI CONTENZIOSI CIVILI PER LE TASSE DI REGISTRO SULLE SENTENZE E SUGLI ALTRI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI, RIGUARDANTI CONVENZIONI CUI ESSE PARTI SONO RIMASTE ESTRANEE - OBBLIGO DEI PROCURATORI DI PAGARE LE TASSE GIUDIZIALI IN SOLIDO CON LE PARTI - DIFETTO DI UN RAZIONALE COLLEGAMENTO CON IL PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO DI REGISTRO - VIOLAZIONE DELL'ART. 53, PRIMO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NELLE PARTI CONSIDERATE.
SENT. 120/72 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI REGISTRO - TASSA SUL TITOLO - TASSE GIUDIZIALI - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 93, N. 2 - SOLIDARIETA' VERSO L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO DELLE PARTI ISTANTI NEI GIUDIZI CONTENZIOSI CIVILI PER LE TASSE DI REGISTRO SULLE SENTENZE E SUGLI ALTRI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI, RIGUARDANTI CONVENZIONI CUI ESSE PARTI SONO RIMASTE ESTRANEE - OBBLIGO DEI PROCURATORI DI PAGARE LE TASSE GIUDIZIALI IN SOLIDO CON LE PARTI - DIFETTO DI UN RAZIONALE COLLEGAMENTO CON IL PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO DI REGISTRO - VIOLAZIONE DELL'ART. 53, PRIMO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NELLE PARTI CONSIDERATE.
Testo
Posto che l'imposizione a carico di soggetti non direttamente partecipi dell'atto assunto come indice di capacita' contributiva e' costituzionalmente ammessa solo se giustificata da rapporti giuridico-economici, idonei alla configurazione di unitarie situazioni, non e' ravvisabile il presupposto dell'obbligazione solidale per il pagamento dell'imposta di registro sul titolo, preventivamente non registrato, nella mera situazione processuale in cui versi il soggetto rimasto estraneo alla convenzione considerata in sentenza o in altro provvedimento giurisdizionale, e che abbia formulato domande non aventi fondamento nella convenzione stessa. Nemmeno l'obbligazione solidale a carico dei procuratori risulta razionalmente collegata al presupposto del tributo, sicche' la loro responsabilita' risponde soltanto all'interesse del fisco alla realizzazione del credito d'imposta. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 53, primo comma, Cost. - l'art. 93, n. 2, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, la' dove dichiara solidamente tenute verso l'Amministrazione dello Stato le parti istanti nei giudizi contenziosi civili per le tasse di registro sulle sentenze e sugli altri provvedimenti giurisdizionali, riguardanti convenzioni in cui esse parti sono rimaste estranee, ed ove pone a carico dei procuratori in solido le tasse giudiziali dovute da coloro che essi rappresentano in giudizio.
Posto che l'imposizione a carico di soggetti non direttamente partecipi dell'atto assunto come indice di capacita' contributiva e' costituzionalmente ammessa solo se giustificata da rapporti giuridico-economici, idonei alla configurazione di unitarie situazioni, non e' ravvisabile il presupposto dell'obbligazione solidale per il pagamento dell'imposta di registro sul titolo, preventivamente non registrato, nella mera situazione processuale in cui versi il soggetto rimasto estraneo alla convenzione considerata in sentenza o in altro provvedimento giurisdizionale, e che abbia formulato domande non aventi fondamento nella convenzione stessa. Nemmeno l'obbligazione solidale a carico dei procuratori risulta razionalmente collegata al presupposto del tributo, sicche' la loro responsabilita' risponde soltanto all'interesse del fisco alla realizzazione del credito d'imposta. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 53, primo comma, Cost. - l'art. 93, n. 2, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, la' dove dichiara solidamente tenute verso l'Amministrazione dello Stato le parti istanti nei giudizi contenziosi civili per le tasse di registro sulle sentenze e sugli altri provvedimenti giurisdizionali, riguardanti convenzioni in cui esse parti sono rimaste estranee, ed ove pone a carico dei procuratori in solido le tasse giudiziali dovute da coloro che essi rappresentano in giudizio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte