Sentenza 120/1972 (ECLI:IT:COST:1972:120)
Massima numero 6202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  22/06/1972;  Decisione del  22/06/1972
Deposito del 06/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6201  6203


Titolo
SENT. 120/72 B. CAPACITA' CONTRIBUTIVA - COST., ART. 53, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - SPECIFICAZIONE DEL PIU' GENERALE PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ESIGENZE CHE OGNI PRELIEVO TRIBUTARIO ABBIA CAUSA GIUSTIFICATRICE IN INDICI CONCRETAMENTE RIVELATORI DI RICCHEZZA - CRITERI APPLICATIVI - SINDACABILITA'.

Testo
Il precetto enunciato nell'art. 53, primo comma, Cost., per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche, in ragione della loro capacita' contributiva, va interpretato quale specificazione del generale principio di uguaglianza, nel senso che a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario differenziato. Sul piano garantistico costituzionale esso deve essere inteso come espressione della esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza, e cio' significa che la capacita' contributiva e la idoneita' alla obbligazione d'imposta sono deducibili esclusivamente dal collegamento tra i soggetti e gli elementi cui la norma tributaria attribuisce tale efficacia rivelatrice. Il che tuttavia non esclude il controllo della legittimita' della norma sotto il profilo dell'assoluta arbitrarieta' ed irrazionalita'. Cfr.: sent. n. 92 del 1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte