Sentenza 121/1972 (ECLI:IT:COST:1972:121)
Massima numero 6204
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  22/06/1972;  Decisione del  22/06/1972
Deposito del 06/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 121/72. LAVORO - NORME SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10 - APPLICAZIONE LIMITATA AD IMPIEGATI ED OPERAI - IMPLICITA ESCLUSIONE DEI DIRIGENTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - NON ASSIMILABILITA' DELLE DUE CATEGORIE DI PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Dal complesso delle norme contenute nel codice civile e nelle leggi speciali e relative alla disciplina giuridica del rapporto di lavoro subordinato non puo' ricavarsi alcun elemento in favore della eguaglianza delle situazioni di fatto e di diritto dei dirigenti di azienda e delle altre categorie di prestatori di lavoro subordinato. Da' cio' consegue che la categoria dei dirigenti presenta peculiari caratteristiche - desumibili anche dalla contrattazione collettiva - che sono oggetto di una disciplina particolare e che trovano riscontro nella definizione che del dirigente viene offerta in giurisprudenza in termini nella sostanza sufficientemente costanti. Non e' percio' fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, contenente norme sui licenziamenti individuali, nella parte in cui esclude che le norme stesse si applichino ai dirigenti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte