Sentenza 122/1972 (ECLI:IT:COST:1972:122)
Massima numero 6205
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
22/06/1972; Decisione del
22/06/1972
Deposito del 06/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 122/72. PROCESSO PENALE - ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI - COD. PROC. PEN. ART. 149, PRIMO COMMA - NOMINA DEL DIFENSORE DI UFFICIO IN MANCANZA DI QUELLO DI FIDUCIA E NOTIFICA AL MEDESIMO DELL'AVVISO DELLA DATA DELLA DISCUSSIONE - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 122/72. PROCESSO PENALE - ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI - COD. PROC. PEN. ART. 149, PRIMO COMMA - NOMINA DEL DIFENSORE DI UFFICIO IN MANCANZA DI QUELLO DI FIDUCIA E NOTIFICA AL MEDESIMO DELL'AVVISO DELLA DATA DELLA DISCUSSIONE - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 149 cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che all'interessato sia nominato d'ufficio un difensore, ove non l'abbia nominato di fiducia e, conseguentemente, non prevede che al difensore sia notificato l'avviso della data della discussione - e' in contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost.. L'esercizio della difesa, a seguito della sent. n. 83 del 1969 di questa Corte - che ha dichiarato l'illegittimita' del primo comma dello stesso art. 149, limitatamente all'inciso "se possibile" - non sarebbe pieno se non fosse dato ingresso al difensore. D'altro canto, la norma viola anche l'art. 3 Cost. per la diversa posizione attribuita al pubblico ministero e alle parti, dato che, ai sensi dell'art. 76 cod., proc. pen. nel corso del procedimento penale, il giudice non puo' deliberare, se non sia stato sentito il pubblico ministero.
L'art. 149 cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che all'interessato sia nominato d'ufficio un difensore, ove non l'abbia nominato di fiducia e, conseguentemente, non prevede che al difensore sia notificato l'avviso della data della discussione - e' in contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost.. L'esercizio della difesa, a seguito della sent. n. 83 del 1969 di questa Corte - che ha dichiarato l'illegittimita' del primo comma dello stesso art. 149, limitatamente all'inciso "se possibile" - non sarebbe pieno se non fosse dato ingresso al difensore. D'altro canto, la norma viola anche l'art. 3 Cost. per la diversa posizione attribuita al pubblico ministero e alle parti, dato che, ai sensi dell'art. 76 cod., proc. pen. nel corso del procedimento penale, il giudice non puo' deliberare, se non sia stato sentito il pubblico ministero.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte