Sentenza 123/1972 (ECLI:IT:COST:1972:123)
Massima numero 6208
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  22/06/1972;  Decisione del  22/06/1972
Deposito del 06/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6206  6207


Titolo
SENT. 123/72 C. REATI E PENE - RESPONSABILITA' PENALE DEI PUBBLICI DIPENDENTI - COD. PEN., ART. 51, ULTIMO COMMA - NON PUNIBILITA' DEGLI ESECUTORI DI ORDINI ILLEGITTIMI DELL'AUTORITA', DA OSSERVARE IN ADEMPIMENTO DI DOVERI GERARCHICI, SENZA CHE NE SIA CONSENTITO IL SINDACATO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I PUBBLICI DIPENDENTI SOTTOPOSTI ALLA DISCIPLINA MILITARE E QUELLI CIVILI - INSUSSISTENZA, ATTESA L'ETEROGENEITA' DELLE SITUAZIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRECETTO - DETERMINAZIONE CON RIGUARDO ALLA OMOGENEITA' DELLE SITUAZIONI.

Testo
La disposizione di cui all'art. 51, ultimo comma C.P., secondo cui non e' punibile chi commette un fatto costituente reato in esecuzione di un ordine, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimita' dell'ordine stesso, non produce sperequazioni nell'ambito di un gruppo di pubblici dipendenti chiamati a svolgere lo stesso compito in quanto, come si sostiene, consentirebbe ad alcuni di essi, sottoposti alla disciplina militare, di non rispondere dei reati commessi in esecuzione di ordini, mentre gli altri, civili, ne sarebbero invece ritenuti responsabili. La denunciata disparita' di trattamento invero non sussiste, in difetto di quei criteri di omogeneita' di situazioni che caratterizzano l'ambito di applicazione dell'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte