Sentenza 124/1972 (ECLI:IT:COST:1972:124)
Massima numero 6209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
22/06/1972; Decisione del
22/06/1972
Deposito del 06/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 124/72 A PROCESSO PENALE - FORMULA DI PROSCIOGLIMENTO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - COD. PROC. PEN., ART. 479, TERZO COMMA - NON VIOLA L'ART. 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NE' LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 124/72 A PROCESSO PENALE - FORMULA DI PROSCIOGLIMENTO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - COD. PROC. PEN., ART. 479, TERZO COMMA - NON VIOLA L'ART. 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NE' LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 479, terzo comma, cod. proc. pen., che prevede la formula di assoluzione per insufficienza di prove, non contrasta con l'art. 27, secondo comma, Cost. Se il presidio costituzionale della presunzione di non colpevolezza importa che non sia la mancanza di prove di innocenza, ma la presenza di pertinenti e concludenti prove a carico a qualificare una sentenza di condanna (sent. n. 175/70), non va dimenticato che, nella realta', l'insufficienza di prove puo' riguardare una vasta gamma di situazioni. E l'assoluzione per insufficienza di prove, lungi dal confliggere col principio di non colpevolezza, apertamente lo convalida, dappoiche' tutte le sentenze di proscioglimento, nella molteplicita' delle formule adottate nel dispositivo, hanno in comune il riconoscimento della non fondatezza dell'azione penale. Vi e' poi da tenere conto della imprescindibilita' della motivazione (art. 111 Cost.), che deve contenere la ricostruzione logica e critica delle prove per dare ragione della fondatezza della pronuncia: la valutazione e la enunciazione della insufficienza delle prove per la condanna dovrebbero pur sempre essere contenute nella sentenza, anche se la legge non prevedesse l'assoluzione con formula dubitativa. D'altra canto, la norma denunziata non sembra contrastare neppure con l'art. 6, 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Il relativo problema di interpretazione e di coordinamento con il precetto costituzionale che e' affidato al giudice ordinario, parrebbe da risolvere nel senso dell'identita' sostanziale di significato delle dizioni dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione e della norma della Convenzione. Ne' formano oggetto della dedotta impugnativa le altre disposizioni di legge da cui discendono conseguenze sfavorevoli all'imputato assolto per non provata reita'.
L'art. 479, terzo comma, cod. proc. pen., che prevede la formula di assoluzione per insufficienza di prove, non contrasta con l'art. 27, secondo comma, Cost. Se il presidio costituzionale della presunzione di non colpevolezza importa che non sia la mancanza di prove di innocenza, ma la presenza di pertinenti e concludenti prove a carico a qualificare una sentenza di condanna (sent. n. 175/70), non va dimenticato che, nella realta', l'insufficienza di prove puo' riguardare una vasta gamma di situazioni. E l'assoluzione per insufficienza di prove, lungi dal confliggere col principio di non colpevolezza, apertamente lo convalida, dappoiche' tutte le sentenze di proscioglimento, nella molteplicita' delle formule adottate nel dispositivo, hanno in comune il riconoscimento della non fondatezza dell'azione penale. Vi e' poi da tenere conto della imprescindibilita' della motivazione (art. 111 Cost.), che deve contenere la ricostruzione logica e critica delle prove per dare ragione della fondatezza della pronuncia: la valutazione e la enunciazione della insufficienza delle prove per la condanna dovrebbero pur sempre essere contenute nella sentenza, anche se la legge non prevedesse l'assoluzione con formula dubitativa. D'altra canto, la norma denunziata non sembra contrastare neppure con l'art. 6, 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Il relativo problema di interpretazione e di coordinamento con il precetto costituzionale che e' affidato al giudice ordinario, parrebbe da risolvere nel senso dell'identita' sostanziale di significato delle dizioni dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione e della norma della Convenzione. Ne' formano oggetto della dedotta impugnativa le altre disposizioni di legge da cui discendono conseguenze sfavorevoli all'imputato assolto per non provata reita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 2
Altri parametri e norme interposte