Ambiente - Norme della Regione Liguria - Riordino delle aree protette - Comunità del parco - Rilascio di parere obbligatorio o vincolante, in merito a oggetti determinati, sui quali delibera l'ente di gestione del parco - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di buon andamento e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 7 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, nella parte in cui sostituisce l'art. 11, comma 5, della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, stabilendo che la comunità esprima parere obbligatorio o vincolante, secondo quanto deciso dallo statuto, in merito ad una serie di oggetti, sui quali dovrà deliberare l'ente di gestione del parco. La norma regionale impugnata non contrasta con il parametro interposto evocato - l'art. 10 della legge n. 394 del 1991 -, che sancisce il carattere obbligatorio, ma non vincolante, dei pareri della comunità del parco. Le norme statali, infatti, possono applicarsi anche ai parchi regionali, ma a condizione che vi si rifletta una generale scelta di politica ambientale non surrogabile dalla fonte regionale. E se, nel sistema dei parchi nazionali, la comunità, che è composta da Presidenti delle Giunte regionali, delle Province, delle Comunità montane e da sindaci, esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, nel caso dei parchi regionali, al contrario, è lo stesso art. 24 dell'indicata legge quadro ad attribuire allo statuto il potere di definire le forme di organizzazione del parco e i criteri di composizione dei suoi organi, sicché esso può rendere vincolanti taluni pareri della prima. (Precedenti citati: sentenze n. 290 del 2019 e n. 44 del 2011).