Sentenza 125/1972 (ECLI:IT:COST:1972:125)
Massima numero 6210
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  22/06/1972;  Decisione del  22/06/1972
Deposito del 06/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6211  6212  6213


Titolo
SENT. 125/72 A. PROCESSO CIVILE - CONSULENTE TECNICO - COD. PROC. CIV., ART. 24, PRIMO COMMA, DISP. ATT. - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL DECRETO DEL GIUDICE AVENTE NATURA DI TITOLO ESECUTIVO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO - ASSIMILAZIONE DELL'ATTO AL DECRETO INGIUNTIVO.

Testo
L'art. 24, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (approvate con il R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368), il quale stabilisce che la liquidazione del compenso al consulente tecnico e' fatta dal giudice che lo ha nominato con decreto avente efficacia di titolo esecutivo, deve essere considerato, ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale, nella prospettiva sistematica del procedimento monitorio, nel cui ambito la dottrina e la giurisprudenza consolidata lo hanno inquadrato, con la particolare conseguenza di rendere ad esso applicabile, con opportuni adattamenti procedurali, la normativa concernente l'opposizione degli interessati, la quale costituisce mezzo di cognizione, anche nel merito della domanda creditoria del consulente,con l'osservanza della regola del contraddittorio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte