Sentenza 125/1972 (ECLI:IT:COST:1972:125)
Massima numero 6211
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
22/06/1972; Decisione del
22/06/1972
Deposito del 06/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 125/72 B. PROCESSO CIVILE - CONSULENTE TECNICO - COD. PROC. CIV., ART. 24, PRIMO COMMA, DISP. ATT. - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO CON DECRETO DEL GIUDICE AVENTE NATURA DI TITOLO ESECUTIVO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO - ASSIMILAZIONE DELL'ATTO AL DECRETO INGIUNTIVO - CONTRADDITTORIO DIFFERITO ALLA FASE DI OPPOSIZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 24, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 125/72 B. PROCESSO CIVILE - CONSULENTE TECNICO - COD. PROC. CIV., ART. 24, PRIMO COMMA, DISP. ATT. - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO CON DECRETO DEL GIUDICE AVENTE NATURA DI TITOLO ESECUTIVO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO - ASSIMILAZIONE DELL'ATTO AL DECRETO INGIUNTIVO - CONTRADDITTORIO DIFFERITO ALLA FASE DI OPPOSIZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 24, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Considerata nella piu' ampia prospettiva sistematica dei procedimenti monitori, l'art. 24, primo comma disp. att. C.P.C. (R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368) non preclude il contraddittorio, ma ne differisce l'attuazione alla fase processuale di opposizione, nella quale appunto puo' realizzarsi la piena cognizione del giudice sulle domande e sulle difese delle parti. In questa fase trova pertanto congrua applicazione la garanzia del diritto di difesa preveduta dall'art. 24, primo e secondo comma della Costituzione, la quale esige che siano assicurati effettivamente lo scopo e la funzione dialettica del processo, per l'attuazione dell'ordinamento giuridico secondo il principio di parita' delle parti. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale nell'art. 24, primo comma delle disp. att. C.P.C. (approvate col R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368), sollevata in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma della Costituzione.
Considerata nella piu' ampia prospettiva sistematica dei procedimenti monitori, l'art. 24, primo comma disp. att. C.P.C. (R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368) non preclude il contraddittorio, ma ne differisce l'attuazione alla fase processuale di opposizione, nella quale appunto puo' realizzarsi la piena cognizione del giudice sulle domande e sulle difese delle parti. In questa fase trova pertanto congrua applicazione la garanzia del diritto di difesa preveduta dall'art. 24, primo e secondo comma della Costituzione, la quale esige che siano assicurati effettivamente lo scopo e la funzione dialettica del processo, per l'attuazione dell'ordinamento giuridico secondo il principio di parita' delle parti. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale nell'art. 24, primo comma delle disp. att. C.P.C. (approvate col R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368), sollevata in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte