Sentenza 125/1972 (ECLI:IT:COST:1972:125)
Massima numero 6213
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
22/06/1972; Decisione del
22/06/1972
Deposito del 06/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 125/72 D. PROCESSO CIVILE - CONSULENTE TECNICO - COD. PROC. CIV., ART. 24, PRIMO COMMA, DISP. ATT. - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO CON DECRETO DEL GIUDICE - MANCATA PREVISIONE ESPRESSA CHE L'ATTO SIA MOTIVATO - OBBLIGO DERIVANTE ALIUNDE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 111, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 125/72 D. PROCESSO CIVILE - CONSULENTE TECNICO - COD. PROC. CIV., ART. 24, PRIMO COMMA, DISP. ATT. - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO CON DECRETO DEL GIUDICE - MANCATA PREVISIONE ESPRESSA CHE L'ATTO SIA MOTIVATO - OBBLIGO DERIVANTE ALIUNDE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 111, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'obbligo della enunciazione, da parte del giudice, delle argomentazioni di fatto e di diritto che sorreggono il decreto con il quale il giudice liquida il compenso al consulente tecnico, a norma dell'art. 24, primo comma delle disp. att. del C.P.C. (R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368), assoggettato alla disciplina monitoria, deriva ovviamente dalla natura giurisdizionale e dalle finalita' decisorie di esso nonche' dall'esigenza che attraverso la motivazione possa svolgersi concretamente, in sede di opposizione, il sindacato sul merito della decisione non speciale riguardo alle circostanze ed agli elementi di cui il giudice deve tener conto ai fini della determinazione del compenso. Cio' toglie congruenza al collegamento fra la norma impugnata e l'art. 135 del codice di procedura civile e fa ritenere adeguata la norma stessa al dettato dell'art. 111, primo comma della Costituzione.
L'obbligo della enunciazione, da parte del giudice, delle argomentazioni di fatto e di diritto che sorreggono il decreto con il quale il giudice liquida il compenso al consulente tecnico, a norma dell'art. 24, primo comma delle disp. att. del C.P.C. (R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368), assoggettato alla disciplina monitoria, deriva ovviamente dalla natura giurisdizionale e dalle finalita' decisorie di esso nonche' dall'esigenza che attraverso la motivazione possa svolgersi concretamente, in sede di opposizione, il sindacato sul merito della decisione non speciale riguardo alle circostanze ed agli elementi di cui il giudice deve tener conto ai fini della determinazione del compenso. Cio' toglie congruenza al collegamento fra la norma impugnata e l'art. 135 del codice di procedura civile e fa ritenere adeguata la norma stessa al dettato dell'art. 111, primo comma della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 1
Altri parametri e norme interposte