Sentenza 126/1972 (ECLI:IT:COST:1972:126)
Massima numero 6214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  22/06/1972;  Decisione del  22/06/1972
Deposito del 06/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6215


Titolo
SENT. 126/72 A. PROCESSO PENALE - LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - COD. PROC. PEN., ART. 236, ULTIMO COMMA - ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA - RAZIONALITA' DELLA NORMA IN CONSIDERAZIONE DELLA PERICOLOSITA' SPECIFICA DELL'UBRIACHEZZA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 236, u.c., cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'arresto facoltativo per chi sia stato colto in flagranza del reato di ubriachezza semplice, sollevata in riferimento al principio d'uguaglianza, in raffronto alla mancata previsione per altri reati, piu' gravemente puniti, della medesima misura restrittiva. Invero il legislatore nel consentire l'arresto facoltativo ha ritenuto di non dover considerare l'ubriachezza alla stregua delle altre contravvenzioni, in quanto essa rappresenta un fattore di pericolosita' specifica che permane durante lo stato etilico indipendentemente dalla gravita' del reato gia' consumato. L'arresto in flagranza dell'ubriaco si pone quindi come una misura di pubblica cautela, che puo' anche salvare la incolumita' dello stesso arrestato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte