Sentenza 129/1972 (ECLI:IT:COST:1972:129)
Massima numero 6218
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  03/07/1972;  Decisione del  03/07/1972
Deposito del 12/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6219


Titolo
SENT. 129/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - MOTIVAZIONE CONGRUAMENTE MOTIVATA - INSINDACABILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
Il giudizio sulla rilevanza, congruamente motivato dal giudice a quo, e' insindacabile nel giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale (nella specie, era stato dedotto che il credito della parte, nei confronti della quale l'ordinanza prospettava la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, sarebbe rimasto comunque insoddisfatto, indipendentemente dalla applicazione della norma impugnata. La Corte ha ritenuto che tale circostanza attiene ad una situazione di fatto, suscettibile nel tempo di essere modificata, e comunque del tutto estranea alla reciproca posizione delle parti nel giudizio a quo).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte