Sentenza 129/1972 (ECLI:IT:COST:1972:129)
Massima numero 6219
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
03/07/1972; Decisione del
03/07/1972
Deposito del 12/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6218
Titolo
SENT. 129/72 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - REVISIONE DEGLI ORDINAMENTI PENSIONISTICI - LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 66, QUINTO COMMA - MODIFICA IL GRADO DI PRIVILEGIO IN MATERIA DI CREDITI PER RETRIBUZIONI ED INDENNITA' O PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI - TITOLARI DI CREDITI PRIVILEGIATI AMMESSI AL PASSIVO FALLIMENTARE IN DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - OMESSA PREVISIONE CHE ESSI POSSANO CONTESTARE I CREDITI CHE, PER EFFETTO DELLA NUOVA DISCIPLINA, SONO STATI ANTEPOSTI AI LORO NEL GRADO DEL PRIVILEGIO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 129/72 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - REVISIONE DEGLI ORDINAMENTI PENSIONISTICI - LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 66, QUINTO COMMA - MODIFICA IL GRADO DI PRIVILEGIO IN MATERIA DI CREDITI PER RETRIBUZIONI ED INDENNITA' O PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI - TITOLARI DI CREDITI PRIVILEGIATI AMMESSI AL PASSIVO FALLIMENTARE IN DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - OMESSA PREVISIONE CHE ESSI POSSANO CONTESTARE I CREDITI CHE, PER EFFETTO DELLA NUOVA DISCIPLINA, SONO STATI ANTEPOSTI AI LORO NEL GRADO DEL PRIVILEGIO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 66, quinto comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153, e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede nelle procedure fallimentari in cui sia stato reso esecutivo lo stato passivo, ma non sia stato ancora approvato il piano di riparto, il diritto del creditore pretermesso nel grado del privilegio a contestare i crediti che, prima della entrata in vigore della legge, fruivano di un privilegio di grado inferiore: ed invero, quella norma altera sostanzialmente, quando sia gia' intervenuto il decreto di esecutivita' dello stato passivo, il meccanismo del processo fallimentare, perche' non propone alcun rimedio per rimuovere, nei confronti dei creditori che, prima di quella disposizione, non potevano opporsi alla ammissione dei crediti previsti dall'art. 66, preclusioni che irrimediabilmente incidono sulla loro posizione processuale, in contrasto con la garanzia del diritto di difesa e con il principio di eguaglianza, tutelati dalla Costituzione.
L'art. 66, quinto comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153, e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede nelle procedure fallimentari in cui sia stato reso esecutivo lo stato passivo, ma non sia stato ancora approvato il piano di riparto, il diritto del creditore pretermesso nel grado del privilegio a contestare i crediti che, prima della entrata in vigore della legge, fruivano di un privilegio di grado inferiore: ed invero, quella norma altera sostanzialmente, quando sia gia' intervenuto il decreto di esecutivita' dello stato passivo, il meccanismo del processo fallimentare, perche' non propone alcun rimedio per rimuovere, nei confronti dei creditori che, prima di quella disposizione, non potevano opporsi alla ammissione dei crediti previsti dall'art. 66, preclusioni che irrimediabilmente incidono sulla loro posizione processuale, in contrasto con la garanzia del diritto di difesa e con il principio di eguaglianza, tutelati dalla Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte