Sentenza 134/2020 (ECLI:IT:COST:2020:134)
Massima numero 43395
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  20/05/2020;  Decisione del  20/05/2020
Deposito del 06/07/2020; Pubblicazione in G. U. 08/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43390  43391  43392  43393  43394  43396  43397  43398  43399  43400  43401  43402  43403


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Riordino delle aree protette - Comunità del parco - Concorso all'elaborazione del piano pluriennale socio-economico - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di buon andamento e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 7 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, nella parte in cui sostituisce l'art. 11, comma 4, della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, prevedendo che la comunità partecipa all'elaborazione del piano pluriennale socio-economico di cui al seguente art. 22. Il parametro interposto evocato - l'art. 10, comma 3, della legge n. 394 del 1991, che attribuisce alla comunità il potere non solo di partecipare, ma di deliberare sul piano pluriennale - non è applicabile nei suoi aspetti minuti ai parchi regionali. Inoltre, l'indicata norma statale attribuisce sì alla comunità la funzione deliberativa, ma su proposta vincolante del consiglio direttivo, sicché, nella sostanza, il ruolo della comunità nei parchi liguri non è sminuito rispetto all'assetto statale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  19/04/2019  n. 3  art. 7  co. 

legge della Regione Liguria  22/02/1995  n. 12  art. 11  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  06/12/1991  n. 394  art. 10    co. 3