Sentenza 134/2020 (ECLI:IT:COST:2020:134)
Massima numero 43395
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
20/05/2020; Decisione del
20/05/2020
Deposito del 06/07/2020; Pubblicazione in G. U. 08/07/2020
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Riordino delle aree protette - Comunità del parco - Concorso all'elaborazione del piano pluriennale socio-economico - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di buon andamento e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Riordino delle aree protette - Comunità del parco - Concorso all'elaborazione del piano pluriennale socio-economico - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di buon andamento e della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 7 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, nella parte in cui sostituisce l'art. 11, comma 4, della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, prevedendo che la comunità partecipa all'elaborazione del piano pluriennale socio-economico di cui al seguente art. 22. Il parametro interposto evocato - l'art. 10, comma 3, della legge n. 394 del 1991, che attribuisce alla comunità il potere non solo di partecipare, ma di deliberare sul piano pluriennale - non è applicabile nei suoi aspetti minuti ai parchi regionali. Inoltre, l'indicata norma statale attribuisce sì alla comunità la funzione deliberativa, ma su proposta vincolante del consiglio direttivo, sicché, nella sostanza, il ruolo della comunità nei parchi liguri non è sminuito rispetto all'assetto statale.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 7 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, nella parte in cui sostituisce l'art. 11, comma 4, della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, prevedendo che la comunità partecipa all'elaborazione del piano pluriennale socio-economico di cui al seguente art. 22. Il parametro interposto evocato - l'art. 10, comma 3, della legge n. 394 del 1991, che attribuisce alla comunità il potere non solo di partecipare, ma di deliberare sul piano pluriennale - non è applicabile nei suoi aspetti minuti ai parchi regionali. Inoltre, l'indicata norma statale attribuisce sì alla comunità la funzione deliberativa, ma su proposta vincolante del consiglio direttivo, sicché, nella sostanza, il ruolo della comunità nei parchi liguri non è sminuito rispetto all'assetto statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
19/04/2019
n. 3
art. 7
co.
legge della Regione Liguria
22/02/1995
n. 12
art. 11
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art. 10
co. 3