Sentenza 130/1972 (ECLI:IT:COST:1972:130)
Massima numero 6220
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  03/07/1972;  Decisione del  03/07/1972
Deposito del 12/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6221


Titolo
SENT. 130/72 A. PROCEDIMENTO CIVILE - ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE E PRESSO TERZI - VENDITA ALL'INCANTO - COD. PROC. CIV., ART. 538, SECONDO COMMA - AMMISSIBILITA' DI QUALSIASI OFFERTA NEL SECONDO INCANTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Non e' irrazionale che nella vendita esecutiva mobiliare, diversamente da quella immobiliare, l'incanto posteriore al primo venga disposto senza nuova determinazione di un prezzo di base, essendo piu' ridotto il valore dei beni mobili cosicche' gia' nel provvedimento di cui all'art. 535, secondo comma, cod. proc. civ. e' fissata una base di incanto corrispondente alla minima stima. La determinazione di un altro prezzo irriducibile per le offerte potrebbe agevolare una nuova diserzione dell'incanto, con pregiudizio dello stesso debitore che verrebbe gravato dall'aumento del costo dell'esecuzione talora i modo sproporzionato all'entita' del debito. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 538, secondo comma, cod. proc. civ., per la parte in cui dispone che nel secondo incanto della vendita esecutiva mobiliare e' ammessa qualsiasi offerta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte