Sentenza 130/1972 (ECLI:IT:COST:1972:130)
Massima numero 6221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  03/07/1972;  Decisione del  03/07/1972
Deposito del 12/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6220


Titolo
SENT. 130/72 B. PROCEDIMENTO CIVILE - ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE E PRESSO TERZI - VENDITA ALL'INCANTO - COD. PROC. CIV., ART. 538, SECONDO COMMA - AMMISSIBILITA' DI QUALSIASI OFFERTA NEL SECONDO INCANTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 42, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Nella vendita esecutiva mobiliare - in cui l'incanto posteriore al primo viene disposto senza nuova determinazione del prezzo base - non puo' ritenersi che il sistema non garantisca il diritto di proprieta' del debitore, sotto il profilo che questi potrebbe rimanere esposto al rischio di perdere i propri beni senza adeguato corrispettivo, perche' l'esecutato ha nel suo patrimonio l'importo integrale del credito per realizzare il quale si e' proceduto, e pertanto non viene ad essere depauperato se i beni pignorati, nell'incanto successivo al primo, non vengano aggiudicati o vengano aggiudicati ad un prezzo inferiore alla stima originaria, senza considerare che quando l'asta rimanga deserta e non vi siano altri beni assoggettabili all'esecuzione, egli puo' riavere i beni pignorati, pur mantenendo nel suo patrimonio l'importo del credito rimasto insoddisfatto. Di conseguenza, non e' fondata in riferimento all'art. 42, secondo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 538, secondo comma, cod. proc. civ., per la parte in cui dispone che nel secondo incanto della vendita esecutiva mobiliare e' ammessa qualsiasi offerta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 2

Altri parametri e norme interposte