Sentenza 131/1972 (ECLI:IT:COST:1972:131)
Massima numero 6222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  03/07/1972;  Decisione del  03/07/1972
Deposito del 12/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6223  6224  6225  6226


Titolo
SENT. 131/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ATTI IMPUGNABILI - LEGGI ED ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE - FATTISPECIE - R.D. 21 SETTEMBRE 1896, N. 457, ART. 3, PRIMO COMMA: REGOLAMENTO SUL PERSONALE DEI LABORATORI CHIMICI DELLE GABELLE - NON HA FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PROPOSTA. (COSTITUZIONE, ART. 134; LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta nei riguardi dell'art. 3, comma primo, del r.d. 21 settembre 1896, n. 457, poiche' la disposizione impugnata e' contenuta in un atto privo di forza di legge e quindi non soggetto a controllo di costituzionalita'. (Il r.d. n. 457 del 1896 - emanato su proposta del Ministro per le finanze, udito il parere del Consiglio di stato e del Consiglio dei Ministri - ha natura regolamentare e come "regolamento sul personale dei laboratori chimici delle gabelle" e' qualificato nel suo stesso titolo).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte