Sentenza 131/1972 (ECLI:IT:COST:1972:131)
Massima numero 6223
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  03/07/1972;  Decisione del  03/07/1972
Deposito del 12/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6222  6224  6225  6226


Titolo
SENT. 131/72 B. DOGANE - DAZI DOGANALI - CONTROVERSIE SULLA LORO APPLICAZIONE - PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE - FINALITA' E PRESUPPOSTO. (R.D. 9 APRILE 1911, N. 330; D.LG. 18 FEBBRAIO 1971, N. 18).

Testo
Il procedimento per la risoluzione delle controversie sull'applicazione dei dazi doganali, gia' disciplinato dal t.u. approvato con r.d. 9 aprile 1911, n. 330, ed ora dal d.lg. 18 febbraio 1971, n. 18, e' un mezzo amministrativo apprestato dal legislatore per addivenire all'accertamento dell'obbligazione tributaria in contraddittorio tra contribuenti e l'Amministrazione. Presupposto di tale procedimento e' la divergenza manifestatasi fra contribuente ed ufficio impositore in ordine alla qualificazione della merce da assoggettare all'imposta; allorche' infatti il proprietario ritiene che la classificazione richiesta dall'ufficio non sia rispondente alla natura della merce presentata alla verifica e sostiene per contro che essa, per le sue caratteristiche debba essere compresa sotto una diversa denominazione della tariffa doganale, puo' promuovere la controversia per la qualificazione. Il procedimento di cui trattasi puo' quindi promuoversi quando la merce oggetto di accertamento si trovi negli spazi doganali e non puo' sollevare controversia di qualita' per merce gia' ritirata dalla dogana.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte