Sentenza 131/1972 (ECLI:IT:COST:1972:131)
Massima numero 6226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  03/07/1972;  Decisione del  03/07/1972
Deposito del 12/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6222  6223  6224  6225


Titolo
SENT. 131/72 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - R.D.L. 28 FEBBRAIO 1939, N. 334, ART. 3, TERZO COMMA (PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE SULLA QUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA ASSOGGETTARE ALL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE) - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma terzo del r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, poiche' detta norma che, ai fini della definizione delle controversie sulla qualificazione dei prodotti da assoggettare all'imposta di fabbricazione, richiama la procedura per la risoluzione delle controversie sulla qualificazione dei prodotti da assoggettare all'imposta di fabbricazione, richiama la procedura per la risoluzione delle controversie sull'applicazione nel caso sottoposto all'esame del giudice a quo in cui occorre pronunciarsi sulla sussistenza o meno di una frode fiscale (sottrazione al pagamento dell'imposta di fabbricazione prevista dall'art. 9 della legge 2 luglio 1957, n. 474) ossia sull'evasione di un prodotto gia' uscito dal luogo di produzione ed immesso al consumo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte