Sentenza 132/1972 (ECLI:IT:COST:1972:132)
Massima numero 6227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
03/07/1972; Decisione del
03/07/1972
Deposito del 12/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 132/72 A. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - PROROGA LEGALE DEI RELATIVI CONTRATTI A BENEFICIO DEI CONDUTTORI CON PROVENTI NON SUPERIORI AD UNA DATA SOMMA - LEGGE 26 NOVEMBRE 1969, N. 833, ART. 1, SECONDO COMMA - FINALITA' SOCIALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA A DANNO DEL LOCATORE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 132/72 A. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - PROROGA LEGALE DEI RELATIVI CONTRATTI A BENEFICIO DEI CONDUTTORI CON PROVENTI NON SUPERIORI AD UNA DATA SOMMA - LEGGE 26 NOVEMBRE 1969, N. 833, ART. 1, SECONDO COMMA - FINALITA' SOCIALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA A DANNO DEL LOCATORE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo della legge 26 novembre 1969, n. 833, e dello stesso articolo, medesimo comma, cosi' come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., rispettivamente, dal Pretore di Torre del Greco e del Pretore di Poggio Mirteto e di Milano. E cio' perche' il legislatore ha voluto proteggere le categorie di cittadini meritevoli di particolare tutela sotto il punto di vista sociale, concedendo soltanto a costoro il beneficio della proroga di legge dei contratti di locazione, ed all'uopo ha disciplinato la materia con una norma di carattere generale facendo riferimento ai proventi dei conduttori o subconduttori e dei componenti la famiglia anagrafica, non superiori complessivamente a lire 150.000 mensili, ovvero (art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745) al reddito imponibile dei medesimi per l'anno 1969, non inferiore a lire 2.500.000. La posizione economica del locatore non poteva essere presa in considerazione da una norma che vuol creare, per fini sociali, una differenziazione fra conduttori che hanno diritto alla proroga e conduttori che tale diritto non hanno.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo della legge 26 novembre 1969, n. 833, e dello stesso articolo, medesimo comma, cosi' come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., rispettivamente, dal Pretore di Torre del Greco e del Pretore di Poggio Mirteto e di Milano. E cio' perche' il legislatore ha voluto proteggere le categorie di cittadini meritevoli di particolare tutela sotto il punto di vista sociale, concedendo soltanto a costoro il beneficio della proroga di legge dei contratti di locazione, ed all'uopo ha disciplinato la materia con una norma di carattere generale facendo riferimento ai proventi dei conduttori o subconduttori e dei componenti la famiglia anagrafica, non superiori complessivamente a lire 150.000 mensili, ovvero (art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745) al reddito imponibile dei medesimi per l'anno 1969, non inferiore a lire 2.500.000. La posizione economica del locatore non poteva essere presa in considerazione da una norma che vuol creare, per fini sociali, una differenziazione fra conduttori che hanno diritto alla proroga e conduttori che tale diritto non hanno.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte