Sentenza 132/1972 (ECLI:IT:COST:1972:132)
Massima numero 6228
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
03/07/1972; Decisione del
03/07/1972
Deposito del 12/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 132/72 B. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - LEGGE 26 NOVEMBRE 1969, N. 833, ART. 1, SECONDO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 56 DEL D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745) - CONTRATTI PREVISTI NEL PRIMO E NEL SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA NORMA - INCLUSIONE NEL REGIME VINCOLISTICO DELLA PROROGA CONTEMPLATA DAL SECONDO COMMA - APPLICABILITA' ANCHE NEI CONFRONTI DEI RELATIVI CONTRATTI DELLA DISCIPLINA DEI CASI IN CUI I LOCATORE PUO' FAR CESSARE LA PROROGA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 132/72 B. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - LEGGE 26 NOVEMBRE 1969, N. 833, ART. 1, SECONDO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 56 DEL D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745) - CONTRATTI PREVISTI NEL PRIMO E NEL SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA NORMA - INCLUSIONE NEL REGIME VINCOLISTICO DELLA PROROGA CONTEMPLATA DAL SECONDO COMMA - APPLICABILITA' ANCHE NEI CONFRONTI DEI RELATIVI CONTRATTI DELLA DISCIPLINA DEI CASI IN CUI I LOCATORE PUO' FAR CESSARE LA PROROGA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 26 novembre 1969, n. 833, cosi' come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che ai contratti di locazione in esso previsti - a differenza di quanto accade per quelli contemplati nel primo comma - non sarebbe applicabile la norma dell'art. 4 della legge n. 253 del 1950, secondo la quale il locatore puo' far cessare la proroga nei casi in cui deve adibire l'immobile ad abitazione propria o dei familiari. Ed invero si possono addurre, a sostegno delle tesi del differente trattamento, argomenti interpretativi o contrapposizioni terminologiche o lacune della legge, ma e' difficile ammettere che la proroga delle locazioni disposta dal secondo comma non sia entrata a far parte del cosidetto "regime vincolistico", che e' termine generico, comprendente tutte le norme che disciplinano la materia delle locazioni. E svariate leggi che prorogano i contratti di locazione stipulati prima dell'anno 1947 parlano di disciplina delle locazioni e di proroga di esse ed usano talvolta anche il termine "regime vincolistico", ma non per creare differenza fra le proroghe, bensi' allo scopo di indicare genericamente i vincoli esistenti sulle locazioni di immobili urbani. Comunque, anche a volere considerare la lettera della norma impugnata, e' sufficiente tenere presente l'espressione "sono altresi' prorogati", per dedurre un coordinamento con i contratti prorogati dal primo comma e per sottoporre tutte le proroghe alla medesima disciplina rispetto ai casi in cui il locatore puo' far cessare la proroga.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 26 novembre 1969, n. 833, cosi' come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che ai contratti di locazione in esso previsti - a differenza di quanto accade per quelli contemplati nel primo comma - non sarebbe applicabile la norma dell'art. 4 della legge n. 253 del 1950, secondo la quale il locatore puo' far cessare la proroga nei casi in cui deve adibire l'immobile ad abitazione propria o dei familiari. Ed invero si possono addurre, a sostegno delle tesi del differente trattamento, argomenti interpretativi o contrapposizioni terminologiche o lacune della legge, ma e' difficile ammettere che la proroga delle locazioni disposta dal secondo comma non sia entrata a far parte del cosidetto "regime vincolistico", che e' termine generico, comprendente tutte le norme che disciplinano la materia delle locazioni. E svariate leggi che prorogano i contratti di locazione stipulati prima dell'anno 1947 parlano di disciplina delle locazioni e di proroga di esse ed usano talvolta anche il termine "regime vincolistico", ma non per creare differenza fra le proroghe, bensi' allo scopo di indicare genericamente i vincoli esistenti sulle locazioni di immobili urbani. Comunque, anche a volere considerare la lettera della norma impugnata, e' sufficiente tenere presente l'espressione "sono altresi' prorogati", per dedurre un coordinamento con i contratti prorogati dal primo comma e per sottoporre tutte le proroghe alla medesima disciplina rispetto ai casi in cui il locatore puo' far cessare la proroga.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte