Sentenza 132/1972 (ECLI:IT:COST:1972:132)
Massima numero 6229
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  03/07/1972;  Decisione del  03/07/1972
Deposito del 12/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6227  6228  6230


Titolo
SENT. 132/72 C. LOCAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - LEGGE 26 NOVEMBRE 1969, N. 833, ART. 1, SECONDO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 56 DEL D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745) - MANCATA PROROGA DEI CONTRATTI STIPULATI SUCCESSIVAMENTE ALL'1 DICEMBRE 1969 - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONDUTTORI CHE STIPULARONO IL CONTRATTO ANTERIORMENTE A QUELLA DATA - GIUSTIFICAZIONE CON LA DIVERSITA' DELLA SITUAZIONE OBIETTIVA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 26 novembre 1969, n. 833, cosi' come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ott. 1970, n. 745, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. per il fatto che non sono stati prorogati anche i contratti stipulati successivamente all'1 dicembre 1969. Ed invero, la situazione dei conduttori che stipularono il contratto anteriormente all'1 dicembre 1969 e' obbiettivamente diversa ed e' stata diversamente valutata dal legislatore. Per i contratti stipulati in epoca successiva a situazione economica e di mercato, profondamente diversa la situazione economica e di mercato, profondamente diversa da quella esistente al momento in cui vengono prorogati i fitti precedenti, richiedeva una valutazione per sopperire ad altre esigenze, valutazione che implicava una scelta di esclusiva competenza del legislatore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte