Sentenza 134/2020 (ECLI:IT:COST:2020:134)
Massima numero 43396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
20/05/2020; Decisione del
20/05/2020
Deposito del 06/07/2020; Pubblicazione in G. U. 08/07/2020
Titolo
Ricorso in via principale - Corretta individuazione della norma impugnata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Corretta individuazione della norma impugnata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione, perché non è stato impugnato il successivo art. 33, comma 1, lett. b), con il quale si è abrogata la competenza provinciale sulle aree protette locali. Il ricorso statale non pone un problema di distribuzione delle competenze tra Regione e Province, e non contesta, in particolare, che la Regione Liguria potesse sopprimere l'area, ma, piuttosto, l'inosservanza delle garanzie partecipative previste a favore degli enti locali nel procedimento.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione, perché non è stato impugnato il successivo art. 33, comma 1, lett. b), con il quale si è abrogata la competenza provinciale sulle aree protette locali. Il ricorso statale non pone un problema di distribuzione delle competenze tra Regione e Province, e non contesta, in particolare, che la Regione Liguria potesse sopprimere l'area, ma, piuttosto, l'inosservanza delle garanzie partecipative previste a favore degli enti locali nel procedimento.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
19/04/2019
n. 3
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte