Sentenza 134/2020 (ECLI:IT:COST:2020:134)
Massima numero 43396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  20/05/2020;  Decisione del  20/05/2020
Deposito del 06/07/2020; Pubblicazione in G. U. 08/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43390  43391  43392  43393  43394  43395  43397  43398  43399  43400  43401  43402  43403


Titolo
Ricorso in via principale - Corretta individuazione della norma impugnata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione, perché non è stato impugnato il successivo art. 33, comma 1, lett. b), con il quale si è abrogata la competenza provinciale sulle aree protette locali. Il ricorso statale non pone un problema di distribuzione delle competenze tra Regione e Province, e non contesta, in particolare, che la Regione Liguria potesse sopprimere l'area, ma, piuttosto, l'inosservanza delle garanzie partecipative previste a favore degli enti locali nel procedimento.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  19/04/2019  n. 3  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte