Sentenza 132/1972 (ECLI:IT:COST:1972:132)
Massima numero 6230
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FRAGALI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  03/07/1972;  Decisione del  03/07/1972
Deposito del 12/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6227  6228  6229


Titolo
SENT. 132/72 D. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - LEGGE 26 NOVEMBRE 1969, N. 833, ART. 1, SECONDO COMMA, 3, TERZO COMMA, 6, SECONDO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 56 DEL D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745) - PROROGA LEGALE DEI RELATIVI CONTRATTI A BENEFICIO DI UNA CATEGORIA DI CONDUTTORI CHE GODANO DI UN LIMITATO REDDITO ANNUALE - RIFERIMENTO AL REDDITO IMPONIBILE RISULTANTE DAI RUOLI DELL'ANNO 1969 - VALORE DIMOSTRATIVO DELL'ACCERTAMENTO FISCALE - SOGGEZIONE ALL'APPREZZAMENTO DEL GIUDICE - MANCATO RICONOSCIMENTO AL LOCATORE DEL DIRITTO DI PROVARE CHE IL CONDUTTORE GODE DI UN REDDITO SUPERIORE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - ESTENSIONE ANCHE ALLA PARTE DELLE NORME CHE NEGA RILEVANZA ALLE VARIAZIONI DI REDDITI EVENTUALMENTE SOPRAVVENUTE.

Testo
Gli artt. 1, secondo comma, 3, terzo comma e 6 secondo comma della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), cosi' come modificati dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono viziati di illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non riconoscono al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di un reddito superiore a quello risultante all'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1969, nonche' nella parte in cui negano rilevanza alle variazioni di detto reddito, eventualmente sopravvenute. E cio' perche' il legislatore - volendo limitare il beneficio della proroga ad una categoria di conduttori che godano di un limitato reddito annuale - ha fatto riferimento ad un dato ritenuto obbiettivo, quale sarebbe quello del reddito imponibile risultante dai ruoli dell'imposta complementare dell'anno 1969. Ma l'accertamento fiscale, trasferito in un procedimento avente carattere e finalita' assai differenti, puo' avere soltanto valore dimostrativo, e, come tale, va soggetto all'apprezzamento del giudice. Conseguentemente la tutela giurisdizionale sul diritto controverso deve essere pienamente garantita dal regolare contraddittorio e dall'ammissione della prova contraria, che rappresentano mezzi essenziali per la ricerca della verita' e per l'attuazione della giustizia. Ed inoltre, perche' le summenzionate norme negano rilevanza alle variazioni di redditi sopravvenuti all'iscrizione nei ruoli per l'anno 1969, mentre e' d'uopo evitare irrazionali differenze, qualora le condizioni economiche del conduttore siano mutate al momento in cui si decide del diritto alla proroga.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte