Sentenza 133/1972 (ECLI:IT:COST:1972:133)
Massima numero 6231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  03/07/1972;  Decisione del  03/07/1972
Deposito del 12/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6232  6233


Titolo
SENT. 133/72 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - LEGGE 15 FEBBRAIO 1958, N. 46 (PENSIONI ORDINARIE), ART. 12, COMMI SECONDO, TERZO, SESTO E SETTIMO, E LEGGE 18 MAGGIO 1968, N. 313 (PENSIONI DI GUERRA), ARTT. 64 E 67 - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE PER ALCUNI SOGGETTI - CONDIZIONE - STATO DI BISOGNO IN CONSEGUENZA DELLA MORTE DI CHI PROVVEDEVA AL LORO SOSTENTAMENTO.

Testo
Le disposizioni contenute nell'art. 12, commi secondo, terzo, sesto e settimo della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie, e negli artt. 64 e 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sulle pensioni di guerra subordinano il riconoscimento del diritto a pensione per alcuni soggetti alla presenza di un medesimo presupposto, d'una stessa obbiettiva condizione: un reale stato di bisogno in cui detti soggetti vengono a trovarsi in conseguenza della morte del dipendente statale o del militare o civile che, in vita, provvedeva al loro sostentamento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte