Sentenza 133/1972 (ECLI:IT:COST:1972:133)
Massima numero 6232
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
03/07/1972; Decisione del
03/07/1972
Deposito del 12/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 133/72 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' ORDINARIA AGLI ORGANI MAGGIORENNI - REQUISITO DELLA "NULLATENENZA" EX ART. 12, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1958, N. 46 - IDENTITA' CON IL REQUISITO DELLA MANCANZA DEI "NECESSARI MEZZI DI SUSSISTENZA" RICHIESTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE INDIRETTA DI GUERRA - INDENNITA' DI CAUSA E DI FINALITA' DEI DUE TRATTAMENTI PENSIONISTICI.
SENT. 133/72 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' ORDINARIA AGLI ORGANI MAGGIORENNI - REQUISITO DELLA "NULLATENENZA" EX ART. 12, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1958, N. 46 - IDENTITA' CON IL REQUISITO DELLA MANCANZA DEI "NECESSARI MEZZI DI SUSSISTENZA" RICHIESTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE INDIRETTA DI GUERRA - INDENNITA' DI CAUSA E DI FINALITA' DEI DUE TRATTAMENTI PENSIONISTICI.
Testo
Il requisito della "nullatenenza" previsto dall'art. 12, comma terzo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 per l'attribuzione della pensione di riversibilita' ordinaria agli orfani maggiorenni e' in tutto simile al requisito della mancanza dei "necessari mezzi di sussistenza" richiesto dall'art. 9 della legge 18 maggio 1967, n. 318 per l'attribuzione agli stessi soggetti della pensione indiretta di guerra. Assoluta identita' di causa e ragion d'essere v'e' quindi tra i due trattamenti pensionistici entrambi preordinati al soddisfacimento dell'identico fine assistenziale di soggetti rimasti privi di sufficiente sostegno materiale.
Il requisito della "nullatenenza" previsto dall'art. 12, comma terzo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 per l'attribuzione della pensione di riversibilita' ordinaria agli orfani maggiorenni e' in tutto simile al requisito della mancanza dei "necessari mezzi di sussistenza" richiesto dall'art. 9 della legge 18 maggio 1967, n. 318 per l'attribuzione agli stessi soggetti della pensione indiretta di guerra. Assoluta identita' di causa e ragion d'essere v'e' quindi tra i due trattamenti pensionistici entrambi preordinati al soddisfacimento dell'identico fine assistenziale di soggetti rimasti privi di sufficiente sostegno materiale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte