Sentenza 133/1972 (ECLI:IT:COST:1972:133)
Massima numero 6233
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
03/07/1972; Decisione del
03/07/1972
Deposito del 12/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 133/72 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI ORDINARIE A CARICO DELLO STATO - LEGGE 15 FEBBRAIO 1958, N. 46, ART. 12, TERZO COMMA - CONSIDERA NULLATENENTI GLI ORFANI MAGGIORENNI CHE USUFRUISCONO DI UN REDDITO NON SUPERIORE A LIRE 240.000 ANNUE, ANZICHE' QUELLI CHE RISULTINO NON ASSOGGETTABILI PER L'AMMONTARE DEL LORO REDDITO COMPLESSIVO ALL'IMPOSTA COMPLETAMENTARE AI SENSI DELLE LEGGI IN VIGORE - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 133/72 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI ORDINARIE A CARICO DELLO STATO - LEGGE 15 FEBBRAIO 1958, N. 46, ART. 12, TERZO COMMA - CONSIDERA NULLATENENTI GLI ORFANI MAGGIORENNI CHE USUFRUISCONO DI UN REDDITO NON SUPERIORE A LIRE 240.000 ANNUE, ANZICHE' QUELLI CHE RISULTINO NON ASSOGGETTABILI PER L'AMMONTARE DEL LORO REDDITO COMPLESSIVO ALL'IMPOSTA COMPLETAMENTARE AI SENSI DELLE LEGGI IN VIGORE - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La valutazione in termini economici del requisito della nullatenenza e della mancanza dei mezzi di sussistenza, rispettivamente richiesti per l'attribuzione della pensione di riversibilita' ordinaria e della pensione indiretta di guerra, dev'essere uguale per ambedue i casi. Lo stesso legislatore valuto' in ordine nell'identica misura -, rapportandolo a un reddito non superiore a L. 240.000 annue - lo stato di bisogno dei richiedenti i due trattamenti pensionistici e non si riesce percio' a comprendere per quali motivi, in prosieguo di tempo, sia stato progressivamente elevato, con successivi provvedimenti, soltanto il reddito presuntivo dello stato di bisogno dei richiedenti la pensione indiretta di guerra (portato prima a L. 720.000 e ragguagliato ora al reddito non assoggettabile all'imposta complementare) e sia stata, invece, lasciata inalterata l'originaria valutazione economica del requisito della nullatenenza per il riconoscimento della pensione di riversibilita' ordinaria. La profonda differenziazione venutasi in tal modo a creare tra i due trattamenti, fondati in obbiettivo identiche condizioni, non trova nessuna razionale giustificazione e conseguentemente va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione del principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., di quella parte dell'art. 3, comma terzo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 contenente "nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato" la quale considera nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscono di un reddito non superiore a L. 240.000 annue, anziche' quelli che risultino non assoggettabili per l'ammontare del loro reddito complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.
La valutazione in termini economici del requisito della nullatenenza e della mancanza dei mezzi di sussistenza, rispettivamente richiesti per l'attribuzione della pensione di riversibilita' ordinaria e della pensione indiretta di guerra, dev'essere uguale per ambedue i casi. Lo stesso legislatore valuto' in ordine nell'identica misura -, rapportandolo a un reddito non superiore a L. 240.000 annue - lo stato di bisogno dei richiedenti i due trattamenti pensionistici e non si riesce percio' a comprendere per quali motivi, in prosieguo di tempo, sia stato progressivamente elevato, con successivi provvedimenti, soltanto il reddito presuntivo dello stato di bisogno dei richiedenti la pensione indiretta di guerra (portato prima a L. 720.000 e ragguagliato ora al reddito non assoggettabile all'imposta complementare) e sia stata, invece, lasciata inalterata l'originaria valutazione economica del requisito della nullatenenza per il riconoscimento della pensione di riversibilita' ordinaria. La profonda differenziazione venutasi in tal modo a creare tra i due trattamenti, fondati in obbiettivo identiche condizioni, non trova nessuna razionale giustificazione e conseguentemente va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione del principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., di quella parte dell'art. 3, comma terzo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 contenente "nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato" la quale considera nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscono di un reddito non superiore a L. 240.000 annue, anziche' quelli che risultino non assoggettabili per l'ammontare del loro reddito complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte