Sentenza 134/1972 (ECLI:IT:COST:1972:134)
Massima numero 6236
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
03/07/1972; Decisione del
03/07/1972
Deposito del 12/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 134/72 C. ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COD. CIV., ART. 1916 - SURROGA DELL'ASSICURATORE - ASSUNTA LIMITAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORATORE ASSICURATO NEI CONFRONTI DEL TERZO - ESCLUSIONE DEL PREGIUDIZIO NELL'IPOTESI DI DANNEGGIATO NEL PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990 - INCONFERENZA DEL RICHIAMO - VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 134/72 C. ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COD. CIV., ART. 1916 - SURROGA DELL'ASSICURATORE - ASSUNTA LIMITAZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORATORE ASSICURATO NEI CONFRONTI DEL TERZO - ESCLUSIONE DEL PREGIUDIZIO NELL'IPOTESI DI DANNEGGIATO NEL PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990 - INCONFERENZA DEL RICHIAMO - VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1916 cod. civ., in riferimento allo art. 35 Cost., sollevata, in relazione alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sotto il profilo che, prima dell'entrata in vigore di questa legge, mentre il danneggiato non assicurato avrebbe potuto ottenere, in caso di colpa concorrente, l'intero ammontare dal terzo responsabile, il lavoratore, che versasse in analoga condizione avrebbe avuto una limitazione del suo diritto in conseguenza della surroga dell'ente mutualistico. Nell'attuale sede devesi, infatti, esaminare la situazione assicurativa del danneggiato e non quella del terzo responsabile. D'altro canto, l'art. 1916 si limita a disciplinare il collegamento tra due rapporti obbligatori, di cui uno contrattuale e l'altro nascente da fatto illecito, senza che la soluzione accolta dal legislatore crei problemi d'ordine costituzionale. E, invero, l'assicurato e' garantito, quanto al danno arrecatogli, mediante il trasferimento del rischio sull'assicuratore; e non viola alcun diritto del lavoratore il fatto che, a sua volta, l'assicuratore si surroghi, fino alla concorrenza dell'indennita' corrisposta, negli eventuali diritti del danneggiato.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1916 cod. civ., in riferimento allo art. 35 Cost., sollevata, in relazione alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sotto il profilo che, prima dell'entrata in vigore di questa legge, mentre il danneggiato non assicurato avrebbe potuto ottenere, in caso di colpa concorrente, l'intero ammontare dal terzo responsabile, il lavoratore, che versasse in analoga condizione avrebbe avuto una limitazione del suo diritto in conseguenza della surroga dell'ente mutualistico. Nell'attuale sede devesi, infatti, esaminare la situazione assicurativa del danneggiato e non quella del terzo responsabile. D'altro canto, l'art. 1916 si limita a disciplinare il collegamento tra due rapporti obbligatori, di cui uno contrattuale e l'altro nascente da fatto illecito, senza che la soluzione accolta dal legislatore crei problemi d'ordine costituzionale. E, invero, l'assicurato e' garantito, quanto al danno arrecatogli, mediante il trasferimento del rischio sull'assicuratore; e non viola alcun diritto del lavoratore il fatto che, a sua volta, l'assicuratore si surroghi, fino alla concorrenza dell'indennita' corrisposta, negli eventuali diritti del danneggiato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte