Sentenza 135/1972 (ECLI:IT:COST:1972:135)
Massima numero 6237
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  03/07/1972;  Decisione del  03/07/1972
Deposito del 12/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 135/72. CARCERAZIONE PREVENTIVA - SUCCESSIVA CONDANNA A PENA DETENTIVA CONDIZIONALMENTE SOSPESA - OBBLIGO DI PAGAMENTO ALLO STATO DELLE SPESE DI MANTENIMENTO IN CARCERE - COD. PEN., COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 166 E 198, E COD. PROC. PEN., ARTT. 274, PRIMO COMMA, E 488, TERZO COMMA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CONDANNATO CON LO STESSO BENEFICIO SENZA CARCERAZIONE PREVENTIVA - INSUSSISTENZA - DIVERSITA' DI SITUAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Stante la diversita' dei criteri e degli scopi della carcerazione preventiva e della sospensione condizionale della pena, non puo' ravvisarsi una ingiustificata disparita' di trattamento, per quanto riguarda il recupero delle spese di mantenimento in carcere tra chi sia stato condannato a pena condizionalmente sospesa, dopo la carcerazione preventiva, e chi abbia subito analoga condanna senza l'adozione di tale cautela processuale. D'altro canto, l'obbligazione del pagamento delle spese di mantenimento in carcere, scaturendo direttamente dalla circostanza della carcerazione e della condanna, non dipende dall'eventuale revoca della sospensione condizionale. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 166 e 198 cod. pen., 274, primo comma, e 488, terzo comma, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte