Ambiente - Norme della Regione Liguria - Riordino delle aree protette - Conferma delle aree esistenti, con conseguente soppressione di quelle già istituite e non confermate (nella specie: aree istituite dalla Provincia di Savona) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 8 della legge reg. Liguria n. 3 del 2019, come sostituisce l'art. 14, comma 1, della legge reg. Liguria n. 12 del 1995, nella parte in cui sopprime le aree naturali protette non espressamente menzionate. La norma impugnata dal Governo contrasta con quanto previsto dall'art. 22 della legge quadro n. 394 del 1991 il quale, ferma restando la competenza regionale di istituire parchi di interesse regionale o locale, vincola però la Regione a coinvolgere gli enti locali interessati nel procedimento istitutivo del parco. E poiché, ai fini della soppressione dell'area protetta, è imposta l'osservanza del medesimo procedimento previsto per la sua istituzione, nel caso di specie, al contrario, la legge regionale impugnata si è limitata ad assumere il parere del Consiglio delle autonomie locali, che non può però ritenersi equipollente alla diretta partecipazione dei soli enti locali interessati, il cui punto di vista non è surrogabile. Il mancato coinvolgimento degli enti locali costituisce un vizio della fase procedimentale, che si trasferisce alla legge provvedimento con cui essa è stata conclusa. (Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2018, n. 263 del 2011, n. 241 del 2008, n. 282 del 2000 e n. 311 del 1999).