Sentenza 138/1972 (ECLI:IT:COST:1972:138)
Massima numero 6244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 138/72 A. REGIONI - ORDINAMENTO REGIONALE - PRESUPPOSTO LA ESISTENZA DI INTERESSI REGIONALMENTE LOCALIZZATI - AFFIDAMENTO ALLA CURA DI ENTI DI CORRISPONDENTE ESTENSIONE TERRITORIALE - COMPETENZA DELLO STATO PER LA CURA DI INTERESSI UNITARI. REGIONI ORDINARIE - COMPETENZA LEGISLATIVA - MATERIE DI CUI ALL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - ADOZIONE DI UN CRITERIO MERAMENTE FORMALE E NOMINALISTICO PER LA LORO DEFINIZIONE - INSUFFICIENZA - RIFERIMENTO ALLA SOSTANZIALE DIVERSITA' DEGLI INTERESSI PUR NELL'AMBITO DI UNA STESSA ESPRESSIONE LINGUISTICA - DISTINZIONE TRA LA COMPETENZA DIRETTA DELLO STATO IN DATE MATERIE E LA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO IN ALTRE - FIERE E MERCATI DI DIMENSIONI NAZIONALI O INTERNAZIONALI - COMPETENZA DELLO STATO - LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 17 - DELEGAZIONE AD EMANARE DECRETI DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI STATALI ALLE REGIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 138/72 A. REGIONI - ORDINAMENTO REGIONALE - PRESUPPOSTO LA ESISTENZA DI INTERESSI REGIONALMENTE LOCALIZZATI - AFFIDAMENTO ALLA CURA DI ENTI DI CORRISPONDENTE ESTENSIONE TERRITORIALE - COMPETENZA DELLO STATO PER LA CURA DI INTERESSI UNITARI. REGIONI ORDINARIE - COMPETENZA LEGISLATIVA - MATERIE DI CUI ALL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - ADOZIONE DI UN CRITERIO MERAMENTE FORMALE E NOMINALISTICO PER LA LORO DEFINIZIONE - INSUFFICIENZA - RIFERIMENTO ALLA SOSTANZIALE DIVERSITA' DEGLI INTERESSI PUR NELL'AMBITO DI UNA STESSA ESPRESSIONE LINGUISTICA - DISTINZIONE TRA LA COMPETENZA DIRETTA DELLO STATO IN DATE MATERIE E LA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO IN ALTRE - FIERE E MERCATI DI DIMENSIONI NAZIONALI O INTERNAZIONALI - COMPETENZA DELLO STATO - LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 17 - DELEGAZIONE AD EMANARE DECRETI DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI STATALI ALLE REGIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La stessa ragion d'essere dell'ordinamento regionale risiede nel fatto che la Costituzione, presupponendo l'esistenza di interessi regionalmente localizzati, ha disposto che essi siano affidati alla cura di enti di corrispondente estensione territoriale. Dovendosi pertanto le regioni considerare come enti esponenziali di interessi di livello regionale, e' d'uopo ritenere che l'ordinamento costituzionale, come impone che siffatti interessi si soggettivizzino nelle Regioni e siano ad esse imputati (restando allo Stato, in armonia con l'art. 5 Cost., solo il potere di stabilire i principi fondamentali) cosi' esige, nel quadro di una razionale individuazione delle due sfere di competenza, che allo Stato faccia capo la cura di interessi unitari, tali in quanto non suscettibili di frazionamento territoriale. Per la definizione delle materie di competenza delle regioni ordinarie elencate nell'art. 117 Cost., non e' sempre sufficiente dunque il ricorso a criteri puramente formali e nominastici. Anche se nel testo costituzionale solo per alcune di esse viene espressamente indicato il presupposto di un sottostante interesse di dimensione regionale, per tutte occorre di volta in volta verificare, per una obbiettiva discriminazione fra le sfere di attribuzione regionali e statali se, pur nell'ambito di una stessa espressione linguistica, si debbano identificare materie sostanzialmente diverse secondo la diversita' degli interessi, regionali o sovraregionali, desumibile dall'esperienza sociale e giuridica. In proposito, tuttavia, va anche tenuto presente che mentre, in certi casi, gli interessi sostanziali da curare, facendo immediatamente capo alla intera comunita' nazionale, giustificano una diretta competenza dello Stato, in altri, invece, le esigenze unitarie, essendo esterne rispetto agli interessi, regionalmente localizzabili, eppercio' affidati alla competenza delle regioni, consentono allo Stato, relativamente ad essi, solo interventi di indirizzo e coordinamento. Vanno ricondotti alla prima, e non alla seconda ipotesi, quando abbiano dimensione nazionale o internazionale, le "fiere" e i "mercati", rispetto ai quali, pur in mancanza di una espressa specificazione, nell'art. 117, del limite della "regionalita'" le competenze legislative e amministrative devono ritenersi assegnate dalla Costituzione alle regioni solo per le manifestazioni di carattere regionale. Con tali principi non poteva porsi, ne' si pone, in contrasto, l'art. 17 della legge di delega 16 maggio 1970, n. 281 (in base alla quale sono stati emanati i decreti legislativi di trasferimento delle funzioni statali alle regioni (cfr. le massime C e D).
La stessa ragion d'essere dell'ordinamento regionale risiede nel fatto che la Costituzione, presupponendo l'esistenza di interessi regionalmente localizzati, ha disposto che essi siano affidati alla cura di enti di corrispondente estensione territoriale. Dovendosi pertanto le regioni considerare come enti esponenziali di interessi di livello regionale, e' d'uopo ritenere che l'ordinamento costituzionale, come impone che siffatti interessi si soggettivizzino nelle Regioni e siano ad esse imputati (restando allo Stato, in armonia con l'art. 5 Cost., solo il potere di stabilire i principi fondamentali) cosi' esige, nel quadro di una razionale individuazione delle due sfere di competenza, che allo Stato faccia capo la cura di interessi unitari, tali in quanto non suscettibili di frazionamento territoriale. Per la definizione delle materie di competenza delle regioni ordinarie elencate nell'art. 117 Cost., non e' sempre sufficiente dunque il ricorso a criteri puramente formali e nominastici. Anche se nel testo costituzionale solo per alcune di esse viene espressamente indicato il presupposto di un sottostante interesse di dimensione regionale, per tutte occorre di volta in volta verificare, per una obbiettiva discriminazione fra le sfere di attribuzione regionali e statali se, pur nell'ambito di una stessa espressione linguistica, si debbano identificare materie sostanzialmente diverse secondo la diversita' degli interessi, regionali o sovraregionali, desumibile dall'esperienza sociale e giuridica. In proposito, tuttavia, va anche tenuto presente che mentre, in certi casi, gli interessi sostanziali da curare, facendo immediatamente capo alla intera comunita' nazionale, giustificano una diretta competenza dello Stato, in altri, invece, le esigenze unitarie, essendo esterne rispetto agli interessi, regionalmente localizzabili, eppercio' affidati alla competenza delle regioni, consentono allo Stato, relativamente ad essi, solo interventi di indirizzo e coordinamento. Vanno ricondotti alla prima, e non alla seconda ipotesi, quando abbiano dimensione nazionale o internazionale, le "fiere" e i "mercati", rispetto ai quali, pur in mancanza di una espressa specificazione, nell'art. 117, del limite della "regionalita'" le competenze legislative e amministrative devono ritenersi assegnate dalla Costituzione alle regioni solo per le manifestazioni di carattere regionale. Con tali principi non poteva porsi, ne' si pone, in contrasto, l'art. 17 della legge di delega 16 maggio 1970, n. 281 (in base alla quale sono stati emanati i decreti legislativi di trasferimento delle funzioni statali alle regioni (cfr. le massime C e D).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte