Sentenza 138/1972 (ECLI:IT:COST:1972:138)
Massima numero 6246
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
06/07/1972; Decisione del
06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 138/72 C. REGIONI ORDINARIE - COMPETENZA LEGISLATIVA - MATERIA DI CUI ALL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 17, LETT. B - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI STATALI ALLE REGIONI "PER SETTORI ORGANICI DI MATERIE" CON ESPRESSO RICHIAMO AL PRECETTO COSTITUZIONALE - NON PREGIUDICA LA DEFINIZIONE E IL CONTENUTO DELLE SINGOLE MATERIE NE' PUO' ESTENDERE LA SFERA DI COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - INTERPRETAZIONE DELL'INCISO - POSSIBILE NON CORRISPONDENZA ALLA QUALIFICAZIONE LINGUISTICA DELLE MATERIE ENUMERATE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN ALTRE MATERIE - DELEGABILITA' ALLA REGIONE CON LEGGE ORDINARIA.
SENT. 138/72 C. REGIONI ORDINARIE - COMPETENZA LEGISLATIVA - MATERIA DI CUI ALL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 17, LETT. B - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI STATALI ALLE REGIONI "PER SETTORI ORGANICI DI MATERIE" CON ESPRESSO RICHIAMO AL PRECETTO COSTITUZIONALE - NON PREGIUDICA LA DEFINIZIONE E IL CONTENUTO DELLE SINGOLE MATERIE NE' PUO' ESTENDERE LA SFERA DI COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - INTERPRETAZIONE DELL'INCISO - POSSIBILE NON CORRISPONDENZA ALLA QUALIFICAZIONE LINGUISTICA DELLE MATERIE ENUMERATE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN ALTRE MATERIE - DELEGABILITA' ALLA REGIONE CON LEGGE ORDINARIA.
Testo
A una legge ordinaria che faccia espresso riferimento alle competenze elencate nell'art. 117 Cost. (e dunque in primo luogo a quelle legislative) non e' consentito di attribuire alle regioni, modificando le sfere di competenza stabilite, piu' di quanto ad esse e' riservato dalla norma costituzionale. Quando, percio', l'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (contenente la delega ed emanare i vari decreti legislativi di trasferimento delle funzioni alle regioni ordinarie) dispone (lett. b) che il trasferimento debba avvenire "per settori organici di materie", e' chiaro che, pur nel volere che "alle Regioni siano assegnate per intero le materie indicate nell'art. 117 della Costituzione" (cfr. sent. n. 39 del 1971), la legge lascia ovviamente impregiudicato il problema attinente alla definizione ed al contenuto di siffatte materie. D'altronde se nel secondo comma dell'art. 17 della legge n. 281 del 1970 si prendono in considerazione, sia pure in riferimento al passaggio degli uffici, "competenze statali residue", rispetto a quelle da trasferire ai sensi dell'art. 117 Cost. e per esse si prevede, di massima, la delega in base all'art. 118, secondo comma, Cost., cio' vuol dire che i "settori organici di materie" non corrispondono - o possono non corrispondere - alla pura e semplice qualificazione linguistica delle singole voci elencate nella disposizione costituzionale. Tuttavia, in ordine al trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni, la legge ordinaria - oltre che adempiere all'obbligo costituzionale risultante dal combinato disposto degli artt. 117 e 118, primo comma, e dell'VIII disp. fin. della Costituzione - puo', sulla base di valutazioni discrezionali, affidare alle regioni (art. 118, secondo comma, Cost.) anche poteri non compresi nella sfera di attribuzioni regionali costituzionalmente garantita.
A una legge ordinaria che faccia espresso riferimento alle competenze elencate nell'art. 117 Cost. (e dunque in primo luogo a quelle legislative) non e' consentito di attribuire alle regioni, modificando le sfere di competenza stabilite, piu' di quanto ad esse e' riservato dalla norma costituzionale. Quando, percio', l'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (contenente la delega ed emanare i vari decreti legislativi di trasferimento delle funzioni alle regioni ordinarie) dispone (lett. b) che il trasferimento debba avvenire "per settori organici di materie", e' chiaro che, pur nel volere che "alle Regioni siano assegnate per intero le materie indicate nell'art. 117 della Costituzione" (cfr. sent. n. 39 del 1971), la legge lascia ovviamente impregiudicato il problema attinente alla definizione ed al contenuto di siffatte materie. D'altronde se nel secondo comma dell'art. 17 della legge n. 281 del 1970 si prendono in considerazione, sia pure in riferimento al passaggio degli uffici, "competenze statali residue", rispetto a quelle da trasferire ai sensi dell'art. 117 Cost. e per esse si prevede, di massima, la delega in base all'art. 118, secondo comma, Cost., cio' vuol dire che i "settori organici di materie" non corrispondono - o possono non corrispondere - alla pura e semplice qualificazione linguistica delle singole voci elencate nella disposizione costituzionale. Tuttavia, in ordine al trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni, la legge ordinaria - oltre che adempiere all'obbligo costituzionale risultante dal combinato disposto degli artt. 117 e 118, primo comma, e dell'VIII disp. fin. della Costituzione - puo', sulla base di valutazioni discrezionali, affidare alle regioni (art. 118, secondo comma, Cost.) anche poteri non compresi nella sfera di attribuzioni regionali costituzionalmente garantita.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
co. 2
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte