Sentenza 138/1972 (ECLI:IT:COST:1972:138)
Massima numero 6247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  06/07/1972;  Decisione del  06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6244  6245  6246  6248  6249  6250  6251  6252  6253


Titolo
SENT. 138/72 D. REGIONI ORDINARIE - COMPETENZE COSTITUZIONALI RICONOSCIUTE - INTERESSI REGIONALI COINVOLGENTI INTERESSI DI DIMENSIONE ULTRAREGIONALE - IMPLICAZIONI - NON DIMINUZIONE DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI MA INDIRIZZO - COORDINAMENTO DEL LORO ESERCIZIO DA PARTE DELLO STATO - LEGGE DI DELEGAZIONE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 17, PRIMO COMMA, LETT. A - CRITERI DIRETTIVI PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI ALLE REGIONI "PER SETTORI ORGANICI DI MATERIE" - APPLICABILITA' ALLE SOLE MATERIE CHE LA COSTITUZIONE VUOLE TRASFERIRE ALLE REGIONI. REGIONI ORDINARIE - COMPETENZE - RISPETTO DELLE ESIGENZE UNITARIE NELLE MATERIE TRASFERITE - GARANZIA COSTITUITA DAI PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI NELLE LEGGI DELLO STATO PER QUANTO RIGUARDA LA POTESTA' LEGISLATIVA E DALLA FUNZIONE STATALE DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO PER LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA.

Testo
Poiche' negli interessi regionali che radicano nelle regioni determinate competenze costituzionali, possono essere mediatamente coinvolti interessi di dimensione ultra-regionale, (cfr. la massima B) nella legge di delega 16 maggio 1970, n. 281 (in base alla quale sono stati emanati i vari decreti di "trasferimento delle funzioni") si e' voluto che, quando cio' si verifica gli interessi ultraregionali siano salvaguardati non gia' attraverso una diminuzione qualitativa o quantitativa delle attribuzioni regionali, ma, piu' correttamente, indirizzandone e coordinandone l'esercizio. Di conseguenza, i criteri direttivi della delega secondo cui il trasferimento deve avvenire per "settori organici di materie", con contestuale riserva allo Stato (art. 17, primo comma, lett. a) della sola funzione di indirizzo e di coordinamento, predisposti come sono al fine di evitare che l'esercizio delle corrispondenti potesta' regionali comporti un sacrificio delle "esigenze di carattere unitario", risultano applicabili alle sole materie che la Costituzione vuole trasferite alle regioni. In conclusione, nella legge n. 281 del 1970, in coerenza con il disegno costituzionale (cfr. la sent. n. 39 del 1971) ferme restando le competenze regionali, il rispetto delle esigenze unitarie viene ad essere garantito per quanto riguarda l'esercizio, da parte delle regioni, nelle materie trasferite, della potesta' amministrativa, dalla funzione statale "di indirizzo e di coordinamento".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte