Sentenza 138/1972 (ECLI:IT:COST:1972:138)
Massima numero 6249
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  06/07/1972;  Decisione del  06/07/1972
Deposito del 24/07/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6244  6245  6246  6247  6248  6250  6251  6252  6253


Titolo
SENT. 138/72 F. FIERE E MERCATI - DISTINZIONE IN REGIONALI E SOVRAREGIONALI IN BASE NON AL CRITERIO DELLA MERA LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE, MA AL CARATTERE TERRITORIALMENTE QUALIFICATO DELLE DUE MANIFESTAZIONI - CRITERIO GIA' ACCOLTO DAGLI STATUTI DELLE REGIONI SPECIALI - MANCANZA IN ESSI E NELL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE PER LE REGIONI ORDINARIE DI UN ESPRESSO RIFERIMENTO AL LIMITE DELLA REGIONALITA' - IRRILEVANZA.

Testo
La distinzione delle "fiere" e dei "mercati" secondo il loro diverso carattere, territorialmente qualificato, e' gia' da tempo nota nell'ordinamento statale (cfr. r.d.l. 29 gennaio 1934, n. 454), e in quello delle regioni ad autonomia speciale. Per quanto riguarda queste ultime la circostanza che gli Statuti, nell'attribuire alla competenza delle regioni la materia dell'industria e commercio (cfr. ad es. l'art. 4 dello Statuto per la Sardegna) o la materia delle "fiere e mercati" (cfr. ad es. l'art. 11 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, e l'art. 4 dello Statuto per il Friuli-Venezia Giulia) non specifichino - proprio come avviene, quanto alle regioni ordinarie, per l'art. 117 Cost. - il limite delle regionalita' (cfr. la massima A), non ha impedito che - riguardo a "fiere" e "mercati" - fossero riconosciute di competenza regionale (cfr. ad es., D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, per la Sardegna; D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, per il Trentino-Alto Adige; D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, per il Friuli-Venezia Giulia) solo le manifestazioni di carattere regionale. Agli effetti della qualificazione delle "fiere" e dei "mercati" come "regionali" o "sovraregionali" (nazionali e internazionali) e della competenza, rispetto alle une e agli altri, dello Stato o delle Regioni, non ha rilievo la circostanza che la fiera si svolga in questa o in quella parte del territorio nazionale, in questa o in quella regione. Hanno invece decisiva importanza la ampiezza del bacino commerciale, industriale o agricolo, al quale fiere e mercati si riferiscono, e l'estensione del mercato sul quale essi spiegano influenza (fino al punto che, quando si tratti di un mercato internazionale, sorge l'esigenza di coordinare le iniziative dei vari Stati, come e' dimostrato dalla convenzione di Parigi del 22 novembre 1928, ratificata dall'Italia con col r.d.l. 13 gennaio 1931, n. 24).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte